Storia di Roma di Ettore Pais
274 CAP. VII. - DALL'INTERVENTO ROMANO NELLA CAMPANIA ETC.
Manlio nel 357 e nel 352 a. C., ovvero dopo la sollevazione civile del 342 a. C., o magari qualche decennio dopo. (*) 0 per meglio dire, nulla ci garantisce dal sospetto che alle leggi della seconda metà del IV secolo favorite da un Manlio o da un Marcio sia stata attribuita una portata maggiore rispondente alle idee di coloro che
(') L'esistenza di un'antica legge vietante l'usura a Roma è ricordata da Livio, VII, 42, 1, da Tacito, VI, 16 (che sulla storia di essa segue una versione rispetto al fatto uguale, dal lato cronologico assai differente), infine da Appiano, b. c. I, 54, il quale, dando notizia di essa, afferma che esisteva anche fra i Greci ed i Persiani. Filosofi come Platone, leg. V, 742 c. ed Aristotele, poi. I, 3, 23, si espressero chiaramente contro il frutto del denaro; ma la storia di Atene prova nel modo più manifesto che l'usura vi fu in tutti i tempi, per quanto legislatori come Solone avessero cercato di scemarne le tristi conseguenze. Tuttavia nulla esclude che anche nella Grecia siano esistiti Stati nei quali l'usura fosse vietata per legge. Ciò parrebbe doversi ammettere per Sparta. Ma agli Spartani, sebbene non avessero moneta di bronzo o di argento, riusciva possibile, come è noto, di eludere la legge ed occorrendo di far traffico di denaro nella limitrofa Arcadia (cfr. qui sotto l'astuzie degli usurai romani verso il 193 a. C. ed i contratti che apparivano come fatti con i Latini). Ci è espressamente affermato che per effetto di una rivoluzione politica a Megara fu restituito ai debitori il denaro già pagato a titolo di interesse (tiaxtvxoxia, Plut. q. Graee. 18); e disposizioni di questo genere non maucano rispetto ad altri stati greci e per diverse età (v. qualche esempio in Beauciiet, histoire d. droit prive d. 7. républ. Athé-trienne, IV (Paris, 1897), p. 532 sg.) E poi noto come gli antichi fossero di già incerti se la astoax&sta di Solone fosse una totale remissione dei debiti ovvero una reduzione del capitale, v. Sol. fr. 36; Arist. de civ. Athen. 6; Androt. fr. 40 Muell.; Piiilocii. fr. 57 Muell.; Cic. d. r. p. II, 34, 59. Di una totale remissionedi debiti, ossia di bancarotta abbiamo esempi a Tebe, come a Sparta, ai tempi di Agide e Cleomene e sono ben noti atti di carattere rivoluzionario.
Che leggi di questo genere siano state promulgate durante le rivoluzioni romane dell'ultimo secolo della repubblica prova (a parte quanto è riferito per l'anno 347, Liv. VII, 27, 3) quanto avvenue nell'86 a. C. per effetto di una lex Valeria, Vell. II, 23; cfr. Cic. prò Fonteio, 1; de off. Ili, 20, 80; Sall. Cat. 33 (cfr. i fenomeni pressoché sincroni di Efeso, v. le epigrafi dell'87 e dell'84 citate ad es. dal Beauchet, Z. c.) Ciò si ripete poi nel 49 al tempo di Cesare, allorché si sperava addirittura una totale remissione dei debiti, in cui con il condono delle somme pagate a titolo di usura i creditori perdettero il 25 "/0, Caes. b. c. Ili, 1; Suet. Caes. 42; Plut. Caes. 37; App. c. II, 48. Cass. Dio, XLI, 37, 3. Tacito, Gemi. 26, parlando dei Germani, dice: u foenus agitare et in usuras extendere ignotum, ideoque magis servatur, quain si vetitum esset Se ciò fosse vero, o se qui vi sia invece uno dei vari tratti ideali di questo libro non è qui il luogo di discutere (certo per l'età posteriore le leggi germaniche più antiche
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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino 1899
pagine 746 |
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Pagina (321/795)
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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
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