Storia di Roma di Ettore Pais
CRITICA DELLE LEGGI RELATIVE ALL'USURA.
275
nel II o nel I secolo composero la più antica storia costituzionale. A questo principio, lo abbiamo constatato più volte, non si sottrasse nessuno degli annalisti nazionali, a partire da quei contemporanei di Annibale e di Fabio Pittore, che al miticoattestano l'opposto, v. ad es. Lex Salica, 58, de clirene cruda; Lex Burg. 12, 3), ma il passo di Tacito ha ad ogni modo un certo valore rispetto alla nostra questione perchè condurrebbe indirettamente alta conferma di leggi che vietavano a Roma l'usufrutto del denaro.
Tale divieto parrebbe trovar pure conferma in Catone, de agr. cult. praef. 1: * maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupli con-demnari, feneratorem quadrupli „: Catone parrebbe riferirsi alla legislazione delle dodici tavole. Ma V indicazione è monca. In queste tavole si ricordava la pena del doppio per il * furtum nec manifestum, „ ma si stabiliva il triplo valesse per il u conceptum et oblatum „ il capo per il u manifestimi „ Gai. III, 189 sgg. (la disposizione rispetto al furtum u nec manifesti „ appare esser durata sino a tutto l'impero, Iustin. inst. IV, 1, 5). La legislazione delle XII tavole, stando a Tacito, ann. VI, 16, avrebbe fissato il a feuus unciarium ciò la versione nota a Livio, VII, 16, 1, pone invece nel consolato di C. Marcio e Gii. Manlio 357 a C. Dal complesso, ove si tenga anche conto del nessun valore della tradizione rispetto all'età della legislazione decemvirale (v. s. parte I, p. 558 sgg.; cfr. oltre al cap. X) appare evidente non essere lecito venire alla conclusione sicura che si tratti di leggi vietanti anziché frenanti l'usura, e solo si arriva al risultato che leggi relative al u fenus „ erano state promulgate sino dal IV secolo.
Da questa indeterminazione non ci toglie nemmeno la seguente notizia che va pure riferita all'età di Catone.
Livio, XXXV, 7, 2 per l'a. 193, racconta che: a quod eivitas faenore labo-rabat et quod, cum multis faenebribus legibus constricta avaritia esset, via fraudis iuita erat, ut in socios, qui non tenerentur iis legibus nomina transcriberent: ita libero foenore obruebantur debitores Allora si stabilì che dopo i di della Feralia (21 Febbraio): u pecuniae creditae quibus debitor vellet legibus ius creditori redderetur, „ e si fece approvare il plebiscito Sempronio, per cui fosse uguale il diritto dei creditori, sia che fossero cittadini romani, sia di nome latino. Certo sarebbe assurdo pensare che quella del 193 fosse stata la prima legge storica contro l'usura, dacché, a parte quanto lo stesso Livio dice in codesto passo, e ciò che è narrato per il 300 ed il 287 a. C. (per prescindere del tutto da quanto è raccontato per le età più antiche), è naturale che leggi contro l'usura, trattandosi di un male cronico, fossero richiamate in vigore assai di frequente. Ciò è confermato dal noto passo di Plauto, CnrcuL IV, 509 sqq. in cui alludendosi forse alla lex Sempronia del 193 a. C. come generalmente si ammette, e parlandosi dei a faeneratores „ si dice: u rogitàtionis plnrumas proptér vos populus scivit, , quas vós rogatas rumpitis: aliquàm reperitis rimam „. Ma nemmeno da questi due passi risulta che fu rinvigorita una legge vietante addirittura l'interesse del denaro anziché quella che la limitasse.
| |
Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino 1899
pagine 746 |
|
Pagina (322/795)
|
da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
Annibale Fabio Pittore Salica Lex Burg Tacito Roma Catone Catone Gai Iustin Tacito Livio Marcio Gii Catone Feralia Febbraio Sempronio Livio Plauto CnrcuL IV Sempronia Lex Manlio
|