Storia di Roma di Ettore Pais

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      276 CAP. VII. - DALL'INTERVENTO ROMANO NELLA CAMPANIA ETC.
      Servio Tullio attribuirono gli ordinamenti costituzionali vigenti nella propria età.
      La data del 342 a. C. ed il carattere radicale di codesta legge sull'usura non sono corroborate dalle rimanenti notizie relative aiGaio, IV, 23, a proposito delle varie leggi che avevano accordata la u inanns iniectio „ rammenta una u lex Marcia adversus faeneratores, ut si usuras exegis-sent de his reddendis per manus iniectionem cum eis ageretur „. Codesta * lex Marcia „ è ricordata fra quelle che furono successivamente aggiunte alla 14 legis actio per manus iniectionem, „ vale a dire ad una delle azioni della procedura dell'antichissima repubblica. Essa è ricordata da Gaio, dopo la lex Publilia u de sponsu „ e le leggi Furie u de sponsu „ e a testamentaria, „ che sono certamente posteriori alla fine della prima guerra punica (cfr. Ili, 121, ove si parla di a provinciae „), e prima della lex Vallia di età non determinabile, ina certo assai recente, come risulta dalla parola * postea „ usata da Gaio, ib. 25, dall'ordine con cui questi la menziona, infine dal fatto che salvo il caso del a prò iudicato „ e di quello per cui a depensum est, „ permetteva al convenuto di 44 ma-num sibi depellere „. Il carattere relativamente recente della a lex Marcia de faenore „ risulta inoltre da ciò che era tra quelle che accordavano la a manus iniectio pura „ e non prò iudicato, „ Gai. IV, 23. In fine dal complesso, pare che Gaio si attenga ad un criterio cronologico, e che di codesta lex Marcia, „ il u tenninus ante quem „ siano le leggi Publie e Furie u de sponsu „ il u ter-minus post quem „ la legge Vallia e quella Aebutia sulle u formulae praetoriae „ sostituentisi alle a legis actiones „. E vero che non abbiamo pur troppo modo di determinare con tutta la desiderabile esattezza quest'ultima legge. Ma è chiaro che in nessun caso essa fu anteriore al tempo di Elio Peto, l'autore della u tripertita, „ l'illustratore delle XII tavole e delle u legis actiones „ (metà circa del II secolo a. C.), ed ove non si voglia credere che cada verso i primi anni dell'attività forense di Cicerone, e che sia separata solo da un numero maggiore o minore di decenni dalle due leggi Iulie miranti allo stesso fine, v. Gai. IV, 30, è evidente che non si può in ogni caso stabilire un * terminus ante quem „ più antico di quello accettato da P. F. Girard, nella Xouvelle revue historique de dvoit, XXI (1897), p. 249, il quale con argomenti assai degni di attenzione, ma di valore non assoluto, crede sia stata approvata all'età dei Gracchi,
      verso il 123 a. C.
      In conclusione la nostra u lex Marcia „ non parrebbe in nessun caso anteriore al 241 a. C. e non è escluso sia anche di molto posteriore a tale anno. Ma noi conosciamo troppo poco le gesta storiche dei Marcì del II secolo per tentare un'ulteriore determinazione. Codesta u lex de faenore „ ha uno spiccato carattere democratico. Parrebbe quindi opportuno ricordare come ad un Marcio venisse attribuita la prima chiamata dei proletari alle armi, v. Cass. Hkm. apd Non. s. v. proletari p. 67. M = f. 21 P. Ma senza fondamento da Oros. IV, 1 (v. Peter, vet. hist. Rom. veli. p. 103) si è ricavato che nel testo corrotto a Marcius


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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino
1899 pagine 746

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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