Storia di Roma di Ettore Pais

Pagina (333/795)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      286 CAP. VII. - DALL'INTERVENTO ROMANO NELLA CAMPANIA ETC.
      gida procedura e garantisse la libertà del debitore sino a che un giudizio non stabilisse la sua condizione di u addictus „ verso il creditore, al quale veniva solo dopo di esso riconosciuto il diritto di prenderselo e tenerselo in sua casa come prigione. Certo è invece che essa riconobbe il principio che solo i beni (ove il debitore ne avesse) dovevan cadere in potere del creditore, al quale veniva inoltre vietato di usare sevizie " sui nexi „ ovvero di ucciderli o di venderli come schiavi al di là del Tevere. (*) I " nexi „ rima-
      (l) Le affermazioni di Vairone, di Cicerone, di Livio intorno alla cessazione del u il ex u ni „ non provano tuia reale e totale abolizione di esso, dacché questo continuò ad esistere, e perciò (se ne trova traccia di età posteriore rispetto allamancipazione, v. Cic. de orat. Ili, 39, 59; Vaiik. d, 1. L. VII, 105; Ael. Gall. apd Fest. p. 165 M, s. v. nexum).
      Il Ivarlowa, roein. Eechtsgeschichte, II, p. 559, al pari di altri giuristi, reputa che la * lex Poetelia-Papiria „ abbia avuto per effetto di imitare l'antico diritto, giacché il giorno stesso della scadenza dell'obbligazione il debitore era condannato, u damnas esse, „ senza ulteriore giudizio; ad esso si sostituì una procedura più mite per effetto della quale alla forza esecutiva del u nexum „ succedeva un'azione più complicata rispetto al 41 nexum aes „ per effetto della quale il principio fondamentale del u nexum „ perdeva di utilità pratica, sebbene come appare da Gaio, III, 178 sqq., dove parla ilei la tf solutio per aes et librarli „ risulti che il u nexum „ continuò per lungo tempo.
      La forza esecutiva nascente dal debito stesso senza bisogno di un giudizio, come appare essere stata nel più vetusto diritto romano, si trova anche nella disposizione della legge di Gortina rispetto ai xxxaxsi[isvoi contrapposti ai vsvixifjLSVci che il Comparetti, op. cit. p. 158, confronta giustamente con i u nexi e gli u addicti „ (per altri esempi tolti da altre legislazioni v. le operecitate dal Girard, droit romain (Paris, 1898), p. 470, n. 2). Tuttavia con tutto il rispetto agli storici del diritto privato, e riconoscendo naturalmente che codesta importante innovazione della procedura si verificò anche a Roma, non trovo ragioni sufficienti per stabilire che ciò si compie proprio per effetto della legge Poetelia anziché in grazia di un'altra o di altre magari posteriori ed a noi ignote.
      Trovo poi strano, non già che alcuni fra i più chiari interpreti del diritto privato romano non abbiano veduto il debole carattere della tradizione sulla legge Petelia (ciò oltrepassa per un lato il loro compito), ma che non abbiano notato che la tradizione, anziché di tale modificazione di procedura, intorno alla quale tace (che può supporsi che gli storici come Livio trattandosi di questioni strettamente giuridiche e procedurali non abbiano curato riferire) accenna invece al principio fondamentale della sostituzione dei beni alla persona (v. Varr.; Liv. il. ce.; cfr. anche Lex lìdia niunicipalis, 114 extr.; Gai. III, 78).


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino
1899 pagine 746

   

Pagina (333/795)




da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




Tevere Vairone Cicerone Livio Vaiik Ael Fest Ivarlowa Poetelia-Papiria Gaio Gortina LSVci Comparetti Girard Paris Roma Poetelia Petelia Livio Liv Lex Gai Cic Ili Papiria Varr