Storia di Roma di Ettore Pais

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      288 CAP. VII. - DALL'INTERVENTO ROMANO NELLA CAMPANIA ETC.
      metà del V secolo, sono il frutto di un'esperienza più recente esten-dentesi secondo ogni verosimiglianza sino alla fine del IV secolo) (!) si trova una disposizione tendente a limitare il peso delle catene del " nexus, „ e contemporaneamente vi si stabilisce a favore di lui un minimo di nutrimento. In ciò pare si possa già riconoscere un principio di equità che si sostituiva al più duro diritto arcaico. La legge Petelia (a parte la questione sull'anno preciso in cui fu approvata) parrebbe segnare un altro notevole passo sulla via di tali riforme. (*) Tuttavia non va taciuto che uno dei principi fon-
      sempre sotto l'efficacia di una nota e falsa emendazione del testo di Gaio dove si parla della legge Vallia
      In breve a me pare che siano esplicite e degne di fede le parole di Livio, Vili, 28, 9, che per effetto della legge Petelia si sarebbe fatto valere il principio: u pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esse „; (quanto egli afferma collima con le indicazioni di Sallustio, Cat. 83, e di Varr. d. I. L. Il.cc.), e che contengano una falsificazione quelle con cui si afferma * ita nexi soluti, cautumque in posterum ne nectereutur "sebbene abbiano anche esse un pieno riscontro in Cic. de rep. II, 34, 59 ed in Varr. I. c.) Infine non è vero quanto in Livio, ib. è poco prima affermato: * iussi consules ferie ad populum, ne quis nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in compedibus aut in nervo teneretur „ (sul che v. s. p. 285, n. 2).
      (*) V. s. parte I, p. 528 sgg.; cfr. oltre a cap. X.
      (2) Leg. XII tab. apd. Gell. XA. XX, 1, 45: tt aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies sunto . post deinde manus iniectio esto, in ius ducito, ni iudicatum facit aut quis endo eum iure vindicit, secum ducito . vincito aut nervo aut compehdibus . quindecim pondo ne minore aut si volet maiore vincito . si volet suo vivito . ni suo vivit, qui eum vinctum habebit libras farri[s] endo dies dato . si volet plus dato La benevola disposizione rispetto al cibo fa naturalmente pensare cou il Cuiaccio v. invece in contrario il Puchta, Institutio-netn I10, p. 551; che la legge disponga non il * minimum v rispetto alle catene ma il * massimuni, v e che quindi vada invertita la posizione delle parole u maiore „ e * minore „.
      Le pene comminate verso il debitore, che si sarebbe potuto persino uccidere e fare in pezzi, Gell. I. c.f non trovano la loro spiegazione, come si è creduto nella * honorum sectio, „ (v. gli autori citati apd Puchta, op» cit. II1", p. 552 nn). Tanto meno può pensarsi, come taluno volle, che gli altri autori dell'età imperiale che parlano di ciò (ad esempio Quint. Ili, 6, 84; Tertull. a poi. 4), non capissero più il vero significato della legge, dacché in fondo presuppone lo stesso costume, se non proprio l'identica legge e l'idèntico caso, la leggenda dei senatori, che presero ognuno per sè un pezzo del corpo di Romolo, leggenda che nella peggiore delle ipotesi non è anteriore all'età sillana, Liv. I, 66,4; Dion.


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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino
1899 pagine 746

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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