Storia di Roma di Ettore Pais

Pagina (336/795)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

      CRITICA DELLA LEGGE PETELIA-PAPIRIA SUI u NEXI ». 2S9
      damentali dalla " lex Poetelia, „ ossia la " eessio honorum, „ era più o meno esplicitamente riconosciuto dalle leggi delle XII tavole. (*) Ciò trova riscontro nel fatto che la legge * de unciario fenore, „ da alcuni attribuita alle leggi delle XII tavole, secondo altri sarebbe stata approvata per mezzo di un plebiscito dell'anno 257 a. C., che dalla tradizione è appunto strettamente collegato con le varie leggi sull'usura e con quella relativa all'abolizione dei " nexi ,,.(*) Per un analogo procedimento, la disposizione che garantiva l'appello dei cittadini al popolo si fece anteriore alle XII tavole, o si disse sancita da queste, sebbene da altri si affermasse esser sorta solonel 300 a. C. (3)
      Quale rapporto cronologico interceda tra l'anno in cui fu veramente pubblicata la legislazione attribuita ai decemviri ed ai consoli Valerio ed Orazio, e quello in cui fu promulgata la legge Petelia,
      Hal. II, 56, ma che può anche derivare da annalisti meno antichi. La mancanza di casi di applicazione pratica di tal legge, che ricompare nella figura del Shilock shakespeariano, possono trovare la loro spiegazione nella rapida sostituzione di una legge meno inumana, e nell'esistenza di diverse redazioni delle leggi delle XII tavole. Può forse pensarsi che tale legge, dalle tradizioni più estese sul decemvirato (intorno al quale, checche possa apparire in contrario, noi possediamo solo l'eco di poche versioni) fosse riferita come una di quelle comprese nelle ultime due delle XII tavole contenenti disposizioni inique, che secondo la ver-sione ufficiale o più diffusa, sarebbero state abrogate, Cic. d. r. p. II, 37, 63; Dion. Hal. X, 60; cfr. s. parte I, pag. 559 sgg.; v. oltre al cap. X sg.
      Rispetto al peso delle catene si noti che nel 198 a. C., prendendosi una disposizione restrittiva e severa verso gli schiavi degli ostaggi cartaginesi, si stabili fossero: ne minus decem pondo compedibus vincti, „ Liv. XXXII, 26, 18. Sebbene trattandosi di servi, ed anzi di servi degli odiati Cartaginesi, si proceda in senso inverso di quanto si fissava verso i cittadini diventati 14 nexi, „ è chiaro che abbiamo le traccie di una severità relativamente minore rispetto alle pene di questo genere, severità che parrebbe doversi spiegare con un posteriore addolcimento di costumi, quale è naturale attendere nel III secolo.
      (1) Non so se rispetto alla questione di cui qui ci occupiamo sia stato rilevato che Gaio, III, 78, dove parla dei modi per i quali si effettua la * bonorum emptio, „ e discorrendo della 44 cessio bonorum n dice: * item iudicatorum post tempus quod e[/Js parti[m] lege XII tabularum, partim edicto praetoris ad expediendam pecuniam tribuitur
      (2) Liv. VII, 16; cfr. Tac. ami. VI, 16.
      (3) V. s. parte I, p. 563 sgg.; cfr. oltre al cap. sg.
      Pais, storia di Roma. Voi. I. - Parte II. 19


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina  Immagine

   

Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino
1899 pagine 746

   

Pagina (336/795)




da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




Poetelia Valerio Orazio Petelia Shilock Cic Dion Liv Cartaginesi Gaio Liv Roma Poetelia Hal Tac