Storia di Roma di Ettore Pais

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      326 CAP. VII. - DALL'INTERVENTO ROMANO NELLA CAMPANIA ETC,
      resto già veduto come rispetto ai patti che avevano vigore con i Latini dopo il 338 a. C. la tradizione fornisca notizie affatto erronee, e ci presenti come poco meno che sudditi e " dediticii „ coloro che invece erano alleati. (x)
      Non molto diverso è il caso del veterano Scaptio, l'antico compagno di Coriolano, il quale sarebbe stato la causa per cui nel 446 a. C. la plebe romana si sarebbe aggiudicata il terreno frap-
      (*) Cic. prò Balbo, 23, 53: * cum Latinis omnibus foedus esse ictum Sp. Cassio Postumo Cominio consulibus quis ignorat? quod quidem ìiuper in columna ahetiea neminimus post rostra incisum et perscriptum fuisse „. Dionisio, VI, 95, dà parte del testo; in Fest. p. 166, s. v. nancitor, abbiamo un accenno ad una disposizione di esso intorno al u pignusDa Cicerone parrebbe che in cotesto trattato fosse stato inciso il nome dei due consoli; invece da Livio, II, 33, 3; 9, è detto espressamente che esso era stato stipulato dal solo Sp. Cassio, perchè il collega Postumio Cominio era assente, essendo implicato nella guerra contro i Yolsci. L'orazione di Cicerone prò Balbo appartiene al 56 a. C.; ma le scarse notizie relative ai Comizi ed ai rostri rispetto agli anni immediatamente anteriori al 56 a. C., di cui noi siamo in possesso, non giustificano, per quanto ho presente, le parole di Cicerone u nuper meminimus cet. „ Va però notato che Siila durante la sua dittatura (82 a. C.) modificò il Comizio e vi tolse alcune statue, Plin. JY.H. XXXIV, 26. Cotesta legge, ad ogni modo, vi rimase affissa almeno sino al 90, anzi sino all'89, in cui fu promulgata la lex Plautia Papiria ed all'88 in cui terminò la guerra sociale. Ora noi sappiamo che Cicerone sino dal 91 a. C., presa la toga virile, attese a studiar diritto a Roma sotto la guida di Q. Scevola Y augure, Cic. Lael. 1;
      Brut. 89, 306.
      Non va inoltre dimenticato che le disposizioni legali anteriori alla u lex Iulia „ dovettero esser sempre esposte e studiate rispetto a quei popoli che, come gli Eraclensi ed i Napoletani, non vollero subito accettare la cittadinanza romana, Cic. prò Balbo, 8, 21, ed anche in causa di quelle disposizioni transitorie dal vecchio al nuovo sistema, che continuarono ad aver vigore nel diritto internazionale privato per qualche decennio dopo la promulgazione delle leggi Iulia e Planzia-Papiria. Cosi si spiega «redo che Cic. Phil. Ili, 6, 15, ove parla di Aricia, sebbene lo chiami municipio, dica che era u iure foederatum „. Così penso vada in parte inteso come mai Volterra ed Arezzo, sebbene fossero municipi dopo Y89 a. C., da Siila venissero messe nella categoria delle XII colonie latine, ossia di città federate aventi diritti meno vantaggiosi delle più vetuste,
      v. Cic. prò domo, 30, 79; prò Caecina, 33, 96 sqq.; ad Att. I, 19, 4; ad fam. XIII, 4.
      11 nome di Cassius Argillns, il turbulento personaggio che sarebbe vissuto al tempo delle guerre puniche [Serv.J ad Aen. VIII, 345, sta certo in relazione con il fatto che Y u Argiletum „ confinava con i rostri e con la colonna in cui si leggeva il u foedus Cassianum „. Con l'ipotesi che questo documento appartenga


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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino
1899 pagine 746

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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