Storia di Roma di Ettore Pais

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      CRITICA DELLA CATASTROFE CAUDINA
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      tore. Ciò presuppone una versione circa una punizione inflitta a Veturio, di cui in Livio non v'è traccia. Per giunta, il fatto che avrebbe dato occasione alla soluzione del * nexum „ veniva da altri racconti ricordato a proposito di personaggi differenti e per anni od anteriori o posteriori a quello presupposto dalla tradizione che lo collegava con le vicende di Caudio (321-320 a. C.) E fra le redazioni, che tale pretesa abolizione del " nexum „ attribuivano agli anni successivi alla catastrofe Caudina, una, anziché del figlio di un Veturio, discorreva di quello di un tribuno militare, il quale avrebbe contratto un debito al fine di fare l'esequie a suo padre. (*) Questo
      (l) Il figlio del console Veturio sarebbe stato consegnato al creditore Plozio 11 propter domesticam ruinam, „ Val. Max. VI, 1, 9. Ciò farebbe presupporre una tradizione secondo la quale Veturio sarebbe stato punito con una multa, che non sarebbe stato in grado di pagare (si pensi alla multa a cui sarebbe stato condannato C. Veturio, il pseudo console del 455 a. C., Liv. Ili, 31; Dion. Hal. X, 33-35). Secondo codesta versione il figlio di lui avrebbe forse preso il posto paterno presso il creditore cfr. i simili esempi di Platea, di Atene, v. s. p. 285, n. 2). Ma se vi fu una simile versione è chiaro che essa stava in piena opposizione con il racconto liviano della * deditio „ di Sp. Postumio e di T. Veturio come. 14 noxae, „ dacché in questa consegna consisteva appunto la punizione dei colpevoli. Nel caso che il * deditus „ non fosse stato accettato, come si diceva fosse avvenuto per Postumio e Veturio, rientrando nella condizione di cittadino non avrebbe più dovuto rispondere del suo anteriore operato. Ciò risulta dalla storia del console Ostilio Mancino, consegnato ma non accettato dai Numantini. a proposito del quale Cicerone, prò Caecina, 34, 99, osservava: u ut religione civitas solvatur, civis Romanus deditur; qui cum est acceptus, est eorum quibus est deditus; si non accipiunt, ut Mancinum Numantini retinet integram causam et ius civitatis n. Mancino tornato a Roma rientrò perfino in Senato; è vero che Rutilio, tribuno della plebe, tentò farlo escludere da tale consesso in base alla teoria che non c'era u postiliminium „ per chi era stato consegnato ai nemici dal u pater patratus „ Cic. de orat. I, 40, 181. La contesa a cui ciò dette origine (Cic. ih. I, 56, 238; II, 32, 137; cfr. top. 8, 37) venne però risolta a favore di lui, Pomp. apd Big. L, 7, 17 (18;; Auct. de vir. ili. 69; cfr. s. p. 108, n. 1 il caso analogo di C. Popilio.
      Dionisio, XVI, 4 sg. riferisce due versioni che hanno relazione con l'abolizione del * nexum „. E sebbene offrano nomi diversi (in una il colpevole è un Letorio ed è centurione, non tribuno dei militi, secondo Val. Max. VI, I, 11, che lo dice accusato dal tribuno della plebe Cominio, nella seconda la vittima è un IIo7uX:o'j otóg) nondimeno ambedue fanno menzione di un tribuno militare. Nel secondo caso, si fa anzi esplicata memoria di un HotcXlo'j, oiÓ£ di un tribuno, figlio cioè di uno di quei tribuni militari che avevano capitolato alle Forche


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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino
1899 pagine 746

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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