Storia di Roma di Ettore Pais
566 CAP. Vili. - DALLA RESA DI NAPOLI ALL'INTERV. DI PIRRO.
Il racconto tradizionale che Gneo Flavio sarebbe stato uno u scriba „ per mercede, oppure lo scriba di Appio Claudio, e che, novello Prometeo, avrebbe strappato dai penetrali dei pontefici il diritto sacro, messo così a cognizione dei plebei, pare contenere anche esso in qualche parte del leggendario. Nel fatto, ciò egli dovette compiere con il consenso e con l'autorità di Àppio Claudio, al quale si attribuiva il riordinamento dei pubblici culti. Se egli fosse stato o no " scriba, „ era discusso dagli annalisti, dei quali alcuni gli attribuivano contemporaneamente l'ufficio di tribuno e eli edile curule, altri lo faceva attendere alla grande riforma nella qualità di pretore. Quest'ultimo ufficio pareva forse, ed era, più conforme all'attività di Gneo Flavio, al quale si attribuiva la formazione del più antico codice di leggi e la pubblicazione del calendario giudiziario. (*) Dalle varie testimonianze degli antichi, risulta che non si sapeva più con sicurezza quali fossero state le cariche coperte del nostro personaggio; (2) la notizia riferita da Calpurnio Pisone che Gneo Flavio sarebbe stato contemporaneamente tribuno della plebe ed edile curule, e che ciò avrebbe indignato i " nobiles, „ ci fa considerare che se a noi non è pervenuto esempio autentico di un tale cumulo di magistrature plebee e patri-cie, (3) nondimeno si affermava che Caio Gracco, il nemico mortale di codesto annalista, (4) aspirasse ad essere contemporaneamente console e tribuno della plebe. (5) Ove poi si legge che Gneo Flavio sarebbe stato lo " scriba „ privato di Appio Claudio e che grazie al favore di costui avrebbe ottenuta l'edilità curule, occorre alla
(*) Nel racconto di Valerio Massimo, IXt 3,3, non v'è ragione di vedere un errore anziché una versione divergente da quella accolta altrove da questo stesso autore, II, 5, 2.
(2) V. i passi citati s. p. 456, n. 2 sgg.
(3) Cfr. Mommsen, roem. Staatsrecht, I2, p. 498, n. 1.
(4) Cic. prò Fonteio, 17; 39, Tusc. Ili, 20, 48; Sch. Bob. in Cic.pro Fiacco, 16, p. 233 0.
(5) Plut. C. Gracch. 8. L'esistenza di una legge vietante il cumulo di due magistrature, era attcstata da quegli annalisti che per il 342 parlavano dei plebisciti Gemici, Liv. VII, 42. Ma tutti codesti plebisciti al pari della legge sui * tribuni militimi, „ clie non potessero poi essere u ordinum ductores, „ Liv. VII, 41, 4; 42, sono aperte falsificazioni, v. s. p. 276 sgg.
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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino 1899
pagine 746 |
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Pagina (613/795)
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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
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