Storia di Roma di Ettore Pais
600 CAP. Vili. - DALLA RESA DI NAPOLI ALL INTERV. DI PIRRO
Non sembra però che codeste difficoltà fossero di tal natura da arrestare la fantasia ed il processo di falsificazione degli annalisti e degli eruditi degli ultimi due secoli della repubblica, i quali non si astenevano dal modificare e dal trasformare le indicazioni
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più semplici ed antiche assegnando al IV secolo una parte di quanto era avvenuto nel III e nel II. Essi creavano anzi di sana pianta quei fatti e quelle circostanze che confermassero i loro asserti, e non avevano scrupolo di preparare, al caso, i necessari u documenti „. Il documento della " sponsio Caudina, „ nel quale si leggevano i singoli nomi di quei venti fra magistrati ed ufficiali, che s'erano fatti garanti della pace, {l) va messo a fianco alla falsificazione delle leggi di Ninna del 181 a. C. ed al complesso delle leggi regie attribuite paratamente a ciascuno dei sette re. Codesto processo di falsificazione, per cui vennero fabbricati i testi delle leggi Yalerie anteriori al 300 a. C., constateremo più volte dal corso della nostra opera ed anche per anni di molto posteriori. (2) Basti adparte attestato ( v. ad es. Cic. prò àulici, 15, 42 . Ma è appunto codesta u custodia privata „ quella che dette ansa a fingere le ardite falsificazioni del genere delle tavole censorie usufruite da Dionisio, I, 74.
1 Liv. IX, 5, 4: tf nomina omnium, qui spoponderunt extant cet. cfr. App. Samn. 4, 6; Ib. ò3; cfr. s. p. 498 sgg. Contro l'autenticità del documento ricordato da Livio e da Appiano, in cui era fatto il nome dei due consoli dei quattro legati, dei due questori, dei dodici tribuni militari, può farsi valere che. secondo una tradizione nota a Dionisio, XVI, fr. 5, e che abbiamo di già fatto oggetto di esame sotto altri punti di vista, il nome di uno di codesti tribuni militari, ossia Publilio, è quello stesso di uno dei due consoli rivendicatori dell'onta Caudina (v. s. p. 503, il. 1 . Può domandarsi se in Appiano, Iber. 83, dove si ricordano venti yjysiLovsc;, che dopo il disastro di Caudio furouo consegnati ai Romani, anziché una notizia avente rapporto con l'ordinamento posteriore delle legioni, non si porga un'indicazione che possa al caso accordarsi con quella delle dieci coorti per legione che per l'età delle guerre sannitiche ci è espressamente attestata dalla fonte di Frontino, I. 6, 1. Una piena discussione di questo quesito non può farsi, del resto, senza quella di tutti gli altri dati riferiti dalla tradizione sull'ordinamento delle forze militari romane.
2) Livio. X, 9, 3, dove dice : che nel 300 il console AL Valerio fece approvare la legge sulla provocatione afferma: de provocatone legem tulit diligeutius sanctam. tertio ea tum post reges exactos lata est, semper a familia eadem. causali! renovandae saepius haud aliam fuisse reor, quam quod plus pau-corum opes quam libertas plebis poterat. Porcia tamen lex sola prò tergo civium
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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino 1899
pagine 746 |
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Pagina (647/795)
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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
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