Storia di Roma di Ettore Pais
CRITICA DELLE NOTÌZIE RELATIVE AI DOCUMENTI.
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esempio ricordare i falsi documenti con cui si cercava rendere credibili i diversi racconti sul processo degli Scipioni. (*) E, senza pensare esclusivamente a deliberate e fraudolenti falsificazioni, giovilata videtur, quod gravi poena. si quis verberasset necassetve civeni Romanum, sanxit; Valeria lex cum eum, qui provocasset, virgis caedi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam improbe factum adiecit. id, qui timi pudor liominum erat, visum credo viuculum satis validum legis. mine vix servus ero ita minetur quisquam „.
Non rileviamo il valore dell'osservazione liviana, rispetto alle cause che determinarono le parole con cui si disapprovava la contravvenzione della leggi, osservazione che dal lato giuridico non coglie punto nel giusto; ma osserviamo che nella medesima legge attribuita al Publicola, che da Dionisio, V, 19, è riferita al primo anno della repubblica (509 a. C. varr.), si sarebbe stabilito, ove un magistrato avesse voluto uccidere o punire con multa un cittadino: sgsivai xtp iòubxri TtpoxaXsiafra'. xvjv tyjv xot> poi) xpiacv, rcàa/siv 5" èv xtp psxagò
Xpóvco jryjdiv òtùò xrj£ àpy^s av ó SvjjJtog Ò7tsp aùxoò cpyjcpia^xat. Il confronto tra la disposizione esortativa della legge autentica del 300 a. C., e quella tassativa di quella assegnata al 509 a. C., lascia riconoscere che in questo ultimo caso siamo di fronte ad una delle tante recenti falsificazioni di testi e di leggi. Il che vale anche per il testo riportato da Dionisio, V, 70, che si riferisce alla creazione del primo dittatore (nella legge si citano i consoli che dovevano per essa abdicare; e per quello relativo al u foedus Cassianum, „ v. s. 245; 325; cfr. s. parte I, p. 507 sgg.
f1 Liv. XXXVIII, 56, 5; cfr. Mommsen, roem. Forschìingen, II, p. 417 sgg.
Fra i vari documenti che parrebbero essere stati presenti alle fonti di Livio vi sarebbe il testo tolto: ex libro vetere linteo, „ del quale si sarebbe valso il sacerdote Ovio Paccio per obbligare con vecchi riti al giuramento l'esercito sannitico che nel 293 difese Aquilonia e Comminili, Liv. X, 38. Il Klinger, m. e. 51, basandosi su qualche analogia di contenuto e su alcune somiglianze di frasi, che v'è con quanto si narra a proposito dei Baccanali del 186 a. C., Liv. XXXIX, 10 sqq., verrebbe alla conclusione che codeste narrazioni derivino da Valerio Anziate. Ma lasciando da parte la questione sulle fonti, (che non so se si possa risolvere; tanto più che trovo naturale che Livio, riproducendo fatti che si prestavano all'espressione dei medesimi sentimenti, abbia qua e là usate le stesse parole), mi sembra sia più degno di rilievo che Ovio Paccio: 14 se id sacrum petere adfìrmabat ex vetusta Samnitium religione, qua quondam usi maiores eornm fuissent, cum adimendae Etruscis Capuae clandestinum cepissent consilium, „ X, 38, 6.
Sebbene non sia disposto ad accettare tutto ciò che Livio narra su questa guerra, comprendo come in tali indicazioni si possa, al caso, scorgere tratti contenenti alcun che di storico. I riti religiosi conservano, forse più di qualunque altra cosa, le traccie dei tempi più vetusti. I riti contenuti nei libri sacri dei Sanniti, se non i libri stessi, potevano datare sin dalla conquista di Capua, tanto
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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino 1899
pagine 746 |
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Pagina (648/795)
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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
Scipioni Romanum Valeria Publicola Dionisio TtpoxaXsiafra SvjjJtog Dionisio Cassianum Liv Livio Ovio Paccio Aquilonia Comminili Liv Klinger Baccanali Liv Valerio Anziate Livio Ovio Paccio Samnitium Etruscis Capuae Livio Sanniti Capua Mommsen
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