Storia di Roma di Ettore Pais

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      VALORE DELLA TRADIZIONE SULL'ORIGINE DELLA PRETURA. 621
      due pretori particolarmente addetti all'amministrazione della giustizia. Ma è lecito domandarsi se codesta piena divisione delle attribuzioni politiche e civili, non sia avvenuta in tempi molto posteriori al 366 a. C., e se lo scrittore o gli scrittori, che primi narrarono della pretura esclusivamente giudiziaria sorta in quel-Tanno, non siano quegli stessi, che immaginarono che Gneo Flavio fosse stato contemporaneamente tribuno della plebe ed edile curule, o che, volendo correggere questo racconto, affermavano che fosse stato triumviro capitale prima ancora che codesto ufficio fosse creato. (*)
      Certo in età molto più recente di quella di cui qui ci andiamo occupando sorse Y " ius honorarium n o " praetorium, „ connesso strettamente con le separate e distinte attribuzioni dei pretori da quelle dei consoli. L' " ius honorarium, „ ossia il diritto che emanava dall'autorità del pretore, da cui scaturì la procedura formulare, è posteriore alla " legis actiones „ dell'antichissima repubblica, che stando alla stessa tradizione furono pubblicate ai tempi di Appio Claudio e di Gneo Flavio. E con l'origine recente del diritto pretorio si spiega anche il fatto che datano pure da tempo assai recente molte di quelle disposizioni fondamentali del diritto privato, le quali modificarono od anche trasformarono radicalmente l'antico diritto dei Quiriti. (2) Non parrebbe doversi dubitare che solostato oggetto della loro attività dà luogo ai gravi sospetti che discutiamo altrove. Ad operazioni militari attendono invece i pretori del 350, del 325, del 296,
      Liv. VII, 23, 3; VII, 25, 12, X, 21.
      Rispetto all'anno 186 a. C. si legge: u itaqne consules, duin ipsi qunestio-nibus impediebantur, T. Maenium dilectui habendo praefecerunt, „ Liv. XXXIX, 20, 4. T. Menio, come apprendiamo da Livio, XXXIX, 8, era il u praetor urba-nus Che i consoli si siano riserbata parte cospicua rispetto al diritto civile oltre che nella intercessione nei processi, in certi casi speciali come nell'adozione, nell'emancipazione, nella manomissione, è noto, v. Mommsen, roem. Staatsrecht, I2, p. 185, II, p. 95 sg. Tuttavia, con tutto il rispetto alla immensa autorità del Mommsen, mi sia lecito dubitare che la divisione del u imperium militiae „ del console, da quello u domi „ del pretore, sia avvenuta proprio dopo il 366 e non molto dopo. Certo nel 242 questa divisione non era ancora fatto compiuto, v. oltre p. 622, n. 1.
      (!) V. s. p. 568 sgg.
      (2) Sullo sviluppo recente di molta parte costitutiva del diritto privato romano, e sulla data assai più recente, di quello che generalmente si ammette,


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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino
1899 pagine 746

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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