Storia di Roma di Ettore Pais
CRITICA DELLA TRADIZIONE SULL'ORIGINE DELLA PRETURA. 625
e non dopo la votazione delle leggi. Queste due ultime riforme sono infatti quelle medesime che la tradizione ufficiale afferma approvate oltre mezzo secolo dopo, al tempo di Manio Curio e del dittatore Ortensio ; la prima non si verificò prima del 131 a. C. (x)
D'altra parte, la stessa tradizione ci afferma tanto quanto basti a riconoscere che la pretura avente proprie e distinte attribuzionigiudiziarie, non fu in nessun caso anteriore al 304, in cui Gneo Flavio
#
avrebbe divulgato il diritto civile gelosamente custodito nei penetrali dei pontefici e pubblicato nel Foro i fasti, ossia il calendario religioso e giudiziario. (3) Checche si possa affermare sull'esattezza della data assegnata a questo fatto memorabile, dalla tradizione risulta come incontrovertibile che sino alla fine del IV secolo, e non già dal 366, il diritto civile era restato oggetto dell'attività dei pontefici, e che non prima del 304 il pretore, a cui era affidata r amministrazione del diritto, poteva, per effetto della sua sola autorità, avere immediata e diretta conoscenza dei giorni giudiziari e pronunciare in essi le sacramentali parole: " do, dico, addico „. Le due versioni, ossia che nel 367 si decise creare un pretore patricio allo scopo di amministrare la giustizia fra i privati, e che nel 304 i pontefici avevano ancora esclusiva cognizione del diritto civile, stavano adunque in origine in aperta contraddizione fra loro, e rappresentano due teorie fra loro opposte rispetto al modo ed al tempo in cui il diritto venne in mano della autorità puramente civile. Così opposte erano quelle teorie che le medesime disposizioni legislative attribuivano ai decemviri oppure ai re, che la pubblicazione e la soppressione delle leggi nel Foro, attribuivano al tempo di Servio e di Tarqninio, oppure dell'incendio gallico, che le * legis actiones „ dicevano formulate prima oppure dopo la stessa pubblicazione di Gneo Flavio. (3) La versione che per il 337 sapeva della pretura di Publilio Filone (ove non contenga una di quelle con-
(!) Liv. Vili, 12, 14; cfr. s. p. 276 sgg.
(2) Liv. IX, 46, 5: u civile ius, repositum in penetralibus pontificum, evulgavit fastosque circa forum in albo proposuit, ut, quando lege agi posset, sciretur „. Su ciò e sulle formule delle * actiones „ v. i passi cit. s. p. 458, n. 2.
(3) V. s. p. 458 sgg., cfr. parte I, p. 563 sgg.
Pais. Storia di Roma. Voi. I. - Parte II. 40
| |
Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino 1899
pagine 746 |
|
Pagina (672/795)
|
da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
Manio Curio Ortensio Gneo Flavio Foro Checche Foro Servio Tarqninio Gneo Flavio Publilio Filone Liv Liv Roma
|