Storia di Roma di Ettore Pais
CRITICA DELLA TRADIZIONE SULL'ORIGINE DELLA PRETURA. 627
La tradizione connessa con il nome di Gneo Flavio sembra contenere nel fondo 1111 nucleo storico. Verso la fine del secolo IV, o meglio, verso il principio del III, pare essersi infatti iniziata a Roma una grande riforma, per effetto della quale lo stato patricio-plebeo si emancipò dai più antichi ordinamenti dello stato arcaico puramente patricio, sottoposto in tutto od in gran parte alla su-
dile secoli della repubblica, ma non ai primi. Che il governo romano in origine fosse in mano di magistrature teocratiche dichiarava già la fonte di Lido, de mag. 1, proem.: cspéas ysvéafta: xò Tip:v xo'ig tiaxspov àp^ovxa£ xoò cPa),_ta:u)v 7;oXixsó,jLaxo£ còosv: xcov iiavxcov vjyvó^xa:, e non v'è ragione di dubitare di tale asserzione, sebbene Lido, di consueto, mescoli qualche gemma con molto orpello. 11 nome stesso di u consules, „ per cui lo stesso Mommsen, 112, p. 74, n. 2. ammette l'etimologia da a cum „ e da salio, „ indica il carattere originariamente sacro di codesta magistratura, nella quale, come spero dimostrare nel volume prossimo, a me sembra scorgere un contatto con l'ufficio dei u salii „ che più tardi non fu più notato dall'annalistica.
Se non mi inganno, il Mommsen ha concepito in termini troppo fissi, rigidi e costanti, rapporti che si andavano mutando man mano per effetto di successivo cangiamento di condizioni politiche e morali, o meglio, egli presuppone già compiuto nel V secolo ciò che si verificò solo sulla fine del IV ed al principio del 111 secolo. Così se nel 196 i pontefici e gli auguri vennero obbligati a pagare lo 44 stipendimi), „ a cui si erano sottratti per gli anni seguenti, Liv. XXXII, 42, 8, da ciò non viene, credo, che i sacerdoti romani fossero sempre stati sottoposti a tale obbligo, come sostiene il Mommsen, roem. Staatsrecht, HI, p. 239, ma piuttosto ne consegue che, approfittando del disordine finanziario, che durò negli anni della guerra contro Annibale (e forse appoggiandosi sulle prestazioni volontarie fatte da alcuni di essi, cfr. Liv. XXVI, 36 ad 210 a. C.), cercarono esentarsi da un obbligo forse da non molto sancito. Che se i sacerdoti di fronte alle ragioni fiscali fossero stati in tutto e per tutto eguali agli altri cittadini non si spiegherebbe come mai i triumviri nel 43 a. C. nominassero esplicitamente i sacerdoti accanto ai forestieri, ai liberti, ove miravano a colpire tutti i ricchi. Codesto esplicito ricordo dei sacerdoti come dei forestieri etc. sta a provare che non si ammetteva la possibilità di invocare diritti di esenzione più o meno vetusti ed obliterati, più o meno riconosciuti. Le notizie sull'esenzione dall'ob-bligo di pagare le imposte trovano un perfetto riscontro nell'esenzione militare salvo il caso del tumulto gallico, Plut. Cam. 41, 8; Marc. 32; Cic. Arcad.prior. II, 38, 121; cfr. Dion. Hal. IV, 62, esenzione che si estendeva anche ai figli dei sacerdoti, Leg. col. Gen. 66. In quest'ultimo fatto, non mi sembra di dovere, con il Mommsen, op. cit. p. 243, n. 2, vedere un'aggiunta di tempi posteriori, bensì, come nell'immunità dalle imposte, panni riconoscere un tratto assai vetusto, che si ricollega cou la superiorità politica e morale dell'antico sacerdozio romano di fronte agli ordinamenti costituzionali.
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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino 1899
pagine 746 |
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Pagina (674/795)
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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
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