Storia di Roma di Ettore Pais

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      CRITICA DELLA TRADIZIONE SULL'ORIGINE DELLA PRETURA. 629
      nel 131, vediamo che lo stesso pontefice massimo, nell'anno in cui si trovò ad essere contemporaneamente console, in opposizione a quanto avevano fatto i suoi antecessori, dette maggior peso alle sue funzioni civili che alle religiose.^) Una generazione dopo, nel 103 a. C., abolita l'antica cooptazione, la nomina dei sacerdoti venne affidata all'elezione popolare, (2) e l'autorità sacerdotale, richiamata più tardi artificialmente a nuova vita dal dispotismo e dall'ipocrisia imperiale, cessò di avere ogni importanza durante le guerre civili, in cui non soltanto non si recò rispetto alla vita dei sacerdoti, ma non si pensò nemmeno per lungo lasso di tempo alla creazione dei loro successori. (3)
      Ài tempi di Appio Claudio, di Gneo Flavio, della legge Ogulnia sui sacerdozi, vale a dire sul finire del secolo IV, se non al principio del III, verso gli stessi anni in cui fu riconosciuto il valore dei plebisciti per tutti i Quiriti e si rese meno efficace la u patrum aucto-
      VM. Aemilio Lepido pontifice maxi 1110 iniuriose contenderai, sacrorum quain m a g i s t r a t u u in ius potentius fuit „.
      (*) Liv. ep. LX: a P. Licinius Crassus consul, cum idem pontifex maximus [rosrf], quod numquam antea factum erat, extra Italiani profectus proelio victus et occisus est Che ciò non fosse un fenomeno isolato, ma stesse in rapporto con un complesso di fatti indicanti un progresso di idee liberali e democratiche, mostra la circostanza che in codesto medesimo anno Q. Cecilio e Q. Pompeio costituirono il primo collegio di censori plebei.
      (2) Cic. de leg. agr. II, 18; ad Brut. I, 5, 3; Liv. ep. LXVII; Vell. II, 12, 3; Suet. Nero. 2; Cass. Dio, XXXVII, 37.
      (3) Che la cura del calendario sia sempre rimasta ai pontefici, come tutto ciò che aveva carattere sacro, è noto. Basti ricordal e a titolo di esempio Cic. de leg. 1, 12, 29; Varr. d. I. L. VI, 27; Fast. Praen. ad d. I lan. apud CIL. I2, p. 231; Gens. 20, 6; Sol. I, 43. Ma che rispetto a ciò vi fosse stata una modificazione, apparirebbe dalle parole di Macrob. I. 15, 9: tt priscis ergo temporibus antequam fasti a Gn. Flavio scriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur, pontifici minori haec provincia delegabatur „.
      Rispetto al diritto civile non occorrono molte parole per provare che quanto ci è detto sull' c adrogatio, „ sulla restituzione del patriciato, sul testamento nei comizi calati, si riferisce al diritto dello Stato arcaico patricio.
      La procurazione dei * piacula „ e dei prodigia, come la partecipazione alle feste dello Stato, che a seconda dei casi vediamo oggetto dell'attività dei pontefici, dei consoli o dei pretori (cfr. Mommsen, roem. Staatsrecht, IP, p. 49 sg.; 126 sgg.; 226), deve essere stato di frequente materia di conflitti, e di più o meno facili e volontarie determinazioni di competenze.


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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino
1899 pagine 746

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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