Storia di Roma di Ettore Pais
CRITICA DELLA TRADIZIONE SULL'ORIGINE DELLA PRETURA. 633
dei " decemviri stilitibus iudicandis, „ allo stato delle nostre cognizioni, non è più determinabile. La tradizione è pure troppo lacunosa perchè si stabilisca con la desiderabile certezza se anche rispetto alla attività forense e giudiziaria di Appio Claudio e di Gneo Flavio vi fu quello stesso processo proleptico, che abbiamo avuto modo di constatare rispetto alla edilità curule ed alla censura di codesti due personaggi. (') Favorirebbe nondimeno codesta opinione la circostanza che alcune delle disposizioni contenute nelle XII tavole, paiono essere state sancite, non solo molto prima ma anche molto dopo il 304, (2) e che l'intercalazione del calendario, così strettamenteprima la Sardegna, come seconda la Sicilia, indica, se pur ve ne fosse bisogno, che i dati suoi dal lato cronologico sono inesatti. Inoltre va osservato che i quattuorviri non compaiono prima del I secolo a. C. (cfr. Mommsen, roem. Staatsrecht, II2, p. 088; per il periodo più antico tale cura avevano pare gli edili della plebe, v. l'inscrizione edita dall'Huelsen, nelle Mitth. di Roma X (1895), p. 298 sg.) Cosi i triumviri monetali non paiono anteriori alla fine del li od al principio dell'ultimo secolo della repubblica (v. Mommsen, ad clog. XXXII, XXXIII, in CIL. I, p. 200), ed i triumviri capitali non sono in nessun caso anteriori al 290 circa a. C. (v. s. p. 565, n. 1), i u quinqueviri cis Tiberini „ sono ricordati la prima volta nel 186 a. C., Liv. XXXIX, 14, 10. E dunque impossibile sulla scorta delle vaghe indicazioni di Pomponio ricavare conseguenze cronologiche che aspirino a qualche precisione. Nondimeno, dal complesso e dal modo con cui sono aggruppate le notizie di lui, risulta forse che i a decemviri stilitibus iudicandis „ non sorsero prima degli anni in cui si crearono i due pretori aventi determinate funzioni giudiziarie.
Intorno ai processi liberali comuni ai * decemviri stilitibus iudicandis „ ed ai u decemviri legibus scribundis r v. s. parte I, p. 591.
(1) Perciò, come ho sopra fatto valere, v. p. 458, n.2; cfr. parte I, p. 580; lo stesso Gn. Flavio, secondo una data tradizione, sarebbe riferito al tempo dei decemviri. Su tutto ciò rimando a quanto ho osservato s. parte I, p. 560 sgg.
(2) V. parte I, p. 572 sgg. Di ciò dico ampiamente nel voi. seguente ove esamino il diritto privato di Roma antichissima. Qui rispetto al diritto pubblico mi limito a notare come diffìcilmente possano attribuirsi al IV secolo le disposizioni che toglievano i u privilegia „ e che vietavano di giudicare del capo di un cittadino: nisi maximo comitatu, „ tab. IX, fg. 1, 2 Br. La menzione di * comitiatus maximus, „ come riconosce anche il Mommsen, roem. Staatsrecht, III, p. 323, presuppone i comizi tributi 0 minori. L'attività legale dei comizi tributi è dalla tradizione fatta principiare sino dal V secolo; ed accettando questa tradizione il Mommsen, op. cit. Ili2, p. 517; 473, suppone che sino dal 450 circa, ossia dal decemvirato, in essi venissero eletti i questori, sino dal 366, ossia dopo le leggi Licinie Sestie, gli edili curuli. Ma le indicazioni sulle origini dei que-
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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino 1899
pagine 746 |
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Pagina (680/795)
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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
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