Storia di Roma di Ettore Pais

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      CRITICA DELLA TRADIZIONE SULL'ORIGINE DELLA' PRETURA. 635
      eruditi degli ultimi due secoli della repubblica venisse attribuita al tempo dei re, ai consoli del 472, oppure circa un ventennio dopo, ossia ai decemviri. (*)
      In breve, i comizi tributi paiono in tutto e per tutto aver avuto pieno vigore legale non prima di quelle riforme che ebbero vita sul finire del IV od al principio del III secolo, al tempo delle leggi Valeria ed Ortensia (300-286 circa a. C.) L'ulteriore dimostrazione di ciò, scaturisce limpida e visibile a chi nel suo complesso esamini l'antichissimo ordinamento costituzionale di Roma.
      La disposizione delle XII tavole simile a quella delle pseudo-leggi Valerie del 509 e del 449, è in ogni caso posteriore alla legge Valeria attribuita al 300 a. C., Liv. X, 9, 5, che solo disapprovava l'abuso dell'autorità da parte del magistrato. La disposizione che si dice approvata al tempo delle dodici tavole dai decemviri del secolo V, che fu pure anticipata per età anteriore (v. s. p. 577, n. 2), secondo la stessa dichiarazione degli antichi, diventò vera e propria legge dello Stato in seguito ad un plebiscito di C. Gracco, il quale rafforzando le disposizioni della lex Porcia a prò tergo ctyium „ (del 199 a. C.?): u legem tulit, ne de capite civium Romanorum ininssu vestro (cioè del popolo) iudicaretur, „ Cic. prò. C. Rabirio perei. reo., 4, 12. (cfr. in Cat il. IV, 5, 10). Cicerone oppone a lei le leggi abrogate che andavano sotto il nome di Tarquinio, così come in generale ai re si attribuivano le leggi fondamentali dello Stato. Oltre a quelli citati a suo luogo, v. parte 1, p. 264 sgg., come esempio caratteristico ricordo la legge * Villia annalis „ sul * cursus honorum „ approvata nel 180 a. C., Liv. XL, 44, che da taluni era assegnata a Romolo ed a Servio (v. App. Puh. 112, ove si parla del consolato di Scipione Africano minore, a. 147 a. C.) Altre versioni più sincere riconoscevano che nei primi secoli della repubblica non s'erano conosciute leggi annali e limiti di età rispetto al corso degli onori, Cic. Phil. V, 17, 47.
      Con questi risultati conviene quanto si può notare sull'abolizione dei a privilegia, „ dacché tale legge presuppone il pieno trionfo dello stato plebeo ai tempi meno lontani dalla rivoluzione dell'età graccana anziché le condizioni di quella plebe, la quale sul finire del IV secolo era appena arrivata al potere.
      Circa la legge vietante il seppellimento in città, che ricompare per il 260 a. C. v. s. parte I, pag. 573, n. 3. Si tenga però conto dell'indicazione di Pirro Liparko, apd Plut. q. Rom. 79, confrontato con Serv. ad Aen. XI, 206. Se in tal divieto sia o no visibile l'efficacia di dottrine greche discuteremo in seguito.
      (*) V. il passo cosi notevole di Macrobio, I, 13, 20 sqq. Iunio Graccano l'aveva attribuita a Servio, Innio Tuditano e Cassio Emina ai decemviri, Valerio Anziate a Numa (cfr. Cic. de leg. II, 12, 29), da Licinio Macro era assegnata a Romolo. Varrone ricordava-: * antiquissimam legem fuisse incisam in columna aerea a L. Pinario et Furio consulibus cui inensis intercalaris adscribitur Ma ove fosse autentica codesta legge Pinaria (che è uno dei cardini su cui si basano spesso i calcoli di più di un cronologo moderno) non si spiega come che non ne avesse notizia M. Fulvio Nobiliore (console nel 189) e che reputasse ciò fatto


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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino
1899 pagine 746

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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