Storia di Roma di Ettore Pais

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      CAP. Vili. - DALLA RESA DI NAPOLI ALL* INTERV. DI PIRRO.
      religioso della nazione, che probabilmente fu compilato nel II secolo a. C. i1)
      Allo stato delle nostre cognizioni sarebbe certamente ardito tentare di determinare quanto dei particolari accolti nelle narrazioniMentre, stando a Dionisio, III, 36, C. Papirio, dopo la cacciata dei re riordinò le cosi dette leggi regie, secondo Poìiponio, apd Dig. I, 2, 2, 2 cfr. ib. 36, Sesto (Publio?) Papirio attese a ciò al tempo di u Superbus Demarati Corinthii filius Ma questo personaggio è quello stesso che con il prenome di Manio figura come il primo u rex sacrifìculus „ creato dopo la cacciata dei re, Dion. Hal. Y, 1, e che con il prenome di Marco è rappresentato come pontefice massimo al tempo della caduta del governo decemvirale e della restaurazione del governo consolare e dei tribuni della plebe, Ascon. in Cornei. 77 (cfr. s. p. 630, n. 3), sebbene altre tradizioni, Liv. Ili, 54, 5, in quella circostanza parlino di un Q. Furio. La differenza dei prenomi non ha peso di sorta (ciò non ignora il conoscitore dei Fasti; cfr. anche s. p. 458, n. 2 ; perciò non sorprende come mai Pomponio, che prima menziona un Gaio, poco dopo, ib. 36, ricordi un Publio.
      Come ho già avuto occasione di far rilevare nella prima parte di questo volume, senza ragioni di sorta il Bremer, iur. ctntehadr. p. 132 sgg., che segue iu parte le vedute oggi ammesse dai più autorevoli storici del diritto, crede che Sesto Papirio fosse vissuto nell'ultimo secolo della repubblica, e lo identifica con quel Sesto Papirio che, come Aquilio Gallo, fu allievo del pontefice Q. Mucio Scevola, Pomp. I. c. 42 (n. 140 circa, ni. 82 a. C.) Per quello che a me sembra, si suole dare troppa importanza alla circostanza che in Varrone ed in Cicerone non si trova mai fatto accenno alla collezione dell1 " ius Papirianum „; da ciò con troppa recisione si ricava, credo (cfr. Mommsen, roem. Staatsrecht, li, p. 43, n. 3), che questa collezione non sorse prima di costoro e che fu volgarizzata ai tempi di Cesare e di Augusto. Non riesco infatti a comprendere che cosa vieti pensare che i frammenti delle leggi regie, di cui si trova fatto ricordo non solo in Cicerone, tf. r. p. II, 14; 17; 20; V, 2; de domo, 13, 33, ed in Yarrone, apd Fest. p. 189 s. v. opima spolia, ma persino in un annalista del II secolo, ossia in Cassio Emina, apd Plin. XH. XXXII, 20, appartenessero originariamente alla stessa collezione nota con il nome di u ius Papirianum „. Non vedo perchè tali disposizioni non abbia potuto riunire un Papirio nel II secolo a. C. ossia in quel tempo in cui L. Furio Filone, il console del 136, raccolse le formule religiose della * devotio, „ Macrob. III, 19, 6 sqq. Ed ove anche si volesse e potesse ammettere che un Sesto Papirio nell'ultimo secolo della repubblica ordinò la collezione conosciuta con il nome di u ius Papirianum, „ Macrob. Ili, 11, 5, non so che cosa escluda, che a somiglianza di ciò che constatiamo a proposito dei Calpurni, dei Fabì, degli Eli (cfr. oltre), costui abbia riordinato dati e documenti già raccolti da altri della sua gente. Difatti sino dal 213 a. C., per limitarci a tempi interamente storici, un C. Papirius Maso fu pontefice, Liv. XXY, 2; e non v'è ragione di pensare che solo allora sia pervenuta a tal grado la gente dei


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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino
1899 pagine 746

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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