Storia di Roma di Ettore Pais

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      aggiunte e correzioni.
      Di Fabio Gurgite fa parola anche Iuven. VI, 265. Se in ciò vi sia o no un indiretto accenno a qualcuna delle notizie riferite a questo personaggio (v. particolarmente s. p. 597 nella nota), non abbiamo, credo, modo di definire.
      Sulla legge Aquilia
      (a p. 551, il. 3).
      Mentre C. H. Monro, digest. IX, 2, lex Aquilia (Cambridge, 1898), p. 1; 81 sg. reputa che la legge da lui ampiamente commentata sia stata approvata quattro o cinque secoli prima di Ulpiano, il Girard nel suo egregio manuel élémentaire de droit romain, 2 edit. (Paris, 1898), p. 402, n. 5, pensa che ciò si sia verificato nel tempo che passò dalle XII tavole al principio del II secolo, in cui ne faceva già parola Iunio Bruto. Il Girard crede anzi sia stata approvata in tempo più vicino a Bruto che a quello delle XII tavole, e giudica che le affermazioni della parafrasi di Teofìlo o della Basilica siano state determinate da erronee illazioni ricavate da altri testi da lui indicati. Pur convenendo in massima con il chiaro giurista sul carattere recente della legge Aquilia, rimango fermo nella persuasione che i testi della parafrasi e che lo scolio dei * Basilica „ non si riferiscano, come generalmente, ed anche dal Girard si pensa, al tempo della legge Ortensia, anziché ad una delle secessioni posteriori da me indicate, anteriori alla guerra di Annibale. (Esprime semplici dubbi sulla data senza discuterli il Pernice, nel-VEncyclopciedie der RecJitswissenscha/jft dell' Holtzendorf, 5 ed. § 25, p. 128).
      Ad ogni modo il passo di Cicerone, prò Tullio, 4, 9: tf et cum sciret de damno legem esse Aquiliam; tanieu hoc ita existimavit, apud maiores nostros cum et res et cupiditates minores essent et familiae non magnae cet., „ accenna a condizioni economiche ben diverse e lontane dal 72 a. C. in cui fu tenuta questa orazione e dal tempo in cui il pretore Lucullo certo rendeva più efficaci le disposizioni della legge Aquilia (sul rapporto fra le due disposizioni, v. E. Costa, le oraz. d. diritto privato di Cicerone (Bologna, 1897), p. 60 sgg.) In altre parole i termini fra la legge Aquilia de damno T e le a formule Aquiliane de dolo malo „ parrebbero essere un poco più lontani di quello che sopra suppongo, e non esservi ragione di pensare ad uno scambio da parte di Ulpiano fra Iunio Bruto e Iunio Graccano. D'altro canto non v'è motivo di dubitare che il plebiscito Aquilio sia stato approvato dopo una sedizione del III secolo, che non abbiamo più però modo di determinare con precisione.
      La legislazione di Appio Claudio valse a fingere la malvagità del celebre decemviro; quella di un Publilio contribuì forse a creare il racconto del pudico Publilio (v. s. p. 291) la u lex Valeria de provocatone „ fu spiegata con il delitto di Val erio uccisore della propria sorella. Quanta parte la legge Aquilia o le formule Aquiliane ebbero nel fingere il racconto degli Aquili colpevoli al tempo di Bruto?


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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino
1899 pagine 746

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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