Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      0 Parte I - Prolegomeni alla storia del comune teramano.
      verno municipale fu perpetuo in Italia. Di tal perenne durata in mezzo alle tempeste politiche e sociali delle barbariche invasioni argomentava già egli le cause (i) nell'aver mantenuto sempre i nobili indigeni, accanto agli ancora più potenti nobili invasori dimoranti nelle città, una parte almeno della pristina potenza e l'abitudine dell'antico popolo al vivere civile.
      7. Celebre è poi l'opinione del Savigny (2) contraria a tutte le altre suesposte e che fa derivare la costituzione dei comuni d'Italia dagli antichi vinti Romani eh' ei suppone avere sempre sotto le varie dominazioni barbare mantenuta la personale libertà,
      1 beni propri e la loro costituzione municipale nel tribunale antico che vigeva accanto al gau germanico. Più tardi poi i cives (Romani) e gli habitatores (Longobardi), fusisi insieme forse con un'ordinanza di Ottone I, composero un'università comunale, in cui entravano e il collegio germanico degli scabini e VOrdo dei Romani. Così, conchiude il Savigny, il secolo xn in Italia « richiamò « a nuova vita forme antiche non mai interamente spente ».
      8. Invece, secondo il Leo (3), i Romani sotto i Longobardi perdettero libertà e beni, restando nelle città e nelle campagne solo come coloni ed operai. Non vi fu quindi mai una costituzione municipale romana, forse nelle città rimasero la polizia romana dei mercati e la instituzione delle maestranze.
      9. Seguono la sentenza del Leo il Baudi di Vesrne ed il Fossati (4) che credono estinta ogni antica costituzione municipale ed invece dominante militarmente l'ordine longobardo.
      10. Il Troya (5), per parte sua, sulla questione, se i comuni d'Italia dopo il mille debbano considerarsi d'origine germanica o romana, crede che i Longobardi ebbero intera la loro libertà municipale nelle selve di Germania e nelle città d'Italia fino a Car-lomagno al pari e forse più di quella de' Romani. In quanto poi alla podestà difenditrice delle franchigie municipali, questa al certo, stima egli, appartenne ai vincitori e non ai vinti, i quali avessero anco conservato, con la cittadinanza, gli Ordini o le Curie, pur questi longobardi sarebbero divenuti, e perché Longobardi e Ro-
      (1) PAGNONCELLI, op. cit., voi. II, pp. 198-200.
      (2) SAVIGNY, Geschichle des ròmischen Rtchtes im Mittelalter.
      (3) LEO, Entwickelung der Verfassung der lombardiscben Stàdie bis %ur An-kurift des Kaisers Friedrich I in Italien, Hamburg, 1824, in-8, e Geschichte der italieniscben Staaten, Hamburg, 1829-52, 5 voi. in-8..
      (4) BAODI DI VESME e FOSSATI, Vicende della proprietà in Italia, Torino, 1836.
      (5) TROVA, Condizione dei Romani vinti dai Longobardi, § 262.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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