Il Comune Teramano di Francesco Savini
Cap. V - II municipio d1 Interamnia nell'epoca romana. 55
il resto dell' impero in provincie, il Piceno, che comprendeva anche il Pretuzzio, formò la quinta regione. Ognuna di queste ebbe il diritto di cittadinanza romana ed un consolare a governatore, mentre le provincie, considerate solo come tributarie, furon rette da proconsoli. Nel secolo seguente, cioè nel n dell'era volgare, l'imperatore Adriano, o altro prossimo successor di costui, ridusse pure l'Italia alla divisione in provincie, che furon diciassette, e distinte in tre classi: quelle di prima classe ebbero a capo un consolare, quehe di seconda un correttore e le altre di terza un preside. Il Piceno, di cui continuarono a far parte i Pretuzziani, gli Atriani, i Vestini-Pinnensi, fu dichiarato provincia di prim'ordine. 6. Nei primi due secoli dell' impero romano l'Italia godette un lungo periodo di pace e di prosperità ed i cittadini badavano soltanto agli agi della vita ed all'abbellimento delle loro città. « Tutto era apparentemente in fiore - scrive lo Schlosser (i) - ogni « instituzione della vita civile pareva avesse ottenuta la massima « perfezione, ma internamente invece tutto era putrido e bàrcollante ». Sotto quella apparente felicità era nascosta la decadenza, la quale poi si scorse chiaramente sulla fine del terzo secolo. In quei due primi secoli, e sino alla metà del terzo, le città d'Italia, benché in forza del generai diritto municipale romano fossero parti del tutto nell'Impero, pur ebbero una vita indipendente. In siffatto ordinamento i decurioni, come traggono dai digesti i moderni scrittori, massime tedeschi (2), componevano Yordo, o senato municipale, detto più tardi curia, il quale eleggevasi da sé stesso prima tra le famiglie già appartenute al consiglio e quindi tra le più ricche, sicché l'elezione era quasi ereditaria. Le cariche municipali poi eran distinte in bonores ed in munirà, le prime erano dignità, le seconde oneri o personali o patrimoniali, ovvero anche tutti e due insieme, mixta. I decurioni soltanto potevano ottenere gli ufficii onorarii (bonores'), insieme però 'con la necessaria responsabilità e i pesi; giacché a loro spese dovevano sostenere l'incarico ed altresì dar feste, giucchi e pranzi al popolo ; tanto che molti recedevano dall'onore del decurionato. Il senato poi adu-navasi a richiesta e sotto la presidenza di un magistrato scelto dallo stesso, e nominava agli ufficii onorevoli. Allorquando in fine,
(1) SCHLOSSER, Universal historische Utbersicbt der alten Meli una ihrer Cuìtur, par. Ili, per. I, p. 167.
(2) Cfr. ROTH, Dt n municipali, 1801 ; SAVIGNY, Gesch. des ròmischen Rechles in Mitldalttr, 1834; WALTER, Gesch. da ròm. Rechta, 1845; ORELLI, Inscriptionum latinarum selectarum amplissima coìleclio.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (75/635)
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