Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      64 Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
      alla curia (i). Cadevano però in povertà e talvolta anche in ischia-vitù. Fra le autorità de' municipi! Cassiodoro (2) cita soltanto il Defeusor ed il Cnrator, ma ne parla vagamente, sicché solo sappiamo che il primo era eletto dai cittadini e confermato dal re con l'incombenza di difendere il municipio dalle oppressioni e dai rincari e che il secondo, detto più tardi quinqitennalis, era scelto dal re, presiedeva la curia e regolava i prezzi del mercato (3). L'amministrazione e la giurisdizione municipale andavano soggette al preside della provincia, che avea il potere della prima istanza negli affari civili e criminali (4). In que' tempi s'incontrano ancora i ComiUs delle provincie, quei delle città e quelli detti dei goti. Le loro attribuzioni non appaiono chiare, ma dai dotti gotisti si argomenta ch'essi erano militari goti, che i primi facessero da Prae-sides nelle provincie, e i secondi da Defcnsores nelle città. In quanto ai conti dei Goti sembrano essere stati magistrati goti e romani (5). In ogni modo nelle provincie i rettori, i presidi, col titolo di Con-sulares, erano le prime autorità civili e, perché giudicavano, dice-vansi anche ludices co^nitores (6), ed i conti goti erano luogotenenti militari con giurisdizione ancor civile nelle provincie ed avevano inoltre sotto di sé i conti di second'ordine nelle città minori.
      2. Abbattuti i Goti in Italia per mano dei Greci, la curia, sotto il dominio degli imperatori di Costantinopoli, cade sempre più basso, sì da divenir rifugio di certi colpevoli, come ci mostrano le leggi di Giustiniano (7). Il Dcfensor perde molto della sua importanza, sebbene Giustiniano tendesse a restituirgliela, facendolo giudice municipale soggetto al tribunale della provincia (8). I cittadini più cospicui aveano l'obbligo di rivestire a vicenda quell'ufficio,
      (1) CASSIOD., rariarum, lib. II, $$ 18, 27; VII, 47; IX, 4.
      (2) CASSIOD., op. cit., VII, 2.
      (3) CASSIOD., op. cit., VII, 12. Sul Defensor civitatis cfr. EM. CHÉNON, Elude itisi, sur In Dtfensor Civil. nella Nouvelìe Revne, ìiist., an. (889, nn. 364. Ivi si dimostra che ne' secoli iv e v esso aveva ufficii giudiziarii e proteggeva i cittadini contro le ingiuste esazioni fiscali e che, con Giustiniano (Nov. XV), diventa un governatore imperiale della città e soggetto al governatore della provincia.
      (4) CASSIOD., op. cit., II, 55.
      (5) Cfr. Gio. TAMASSIA, il quale nell'Arai. star, lombardo, fase, del 30 giugno 1884, pubblicò alcune erudite Ossen'a^ìoni sul Comes Gotliorttm considerato come magistrato romano e come magistrato goto.
      (6) CASSIOD., op. cit., VI, 20, 21; VII, 2.
      (7) IUSTINIAM., Nov. XLV.
      (K) luSTINIAN., NOV. XV, Cap. I.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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