Il Comune Teramano di Francesco Savini
74 Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
secolo viri sulla ruina del regno longobardo per opera di Carlo-magno, durata per tutto il secolo ix e seguita nel seguente x dagli imperatori sassoni, a cui a loro volta successero fin oltre all'xi quelli della casa di Franconia. In questi tempi, nei quali i primi germi della futura grandezza dei comuni italiani cominciano ad apparire e le notizie delle cose municipali si fanno, anche presso di noi, sempre più chiare, getta molta luce un capitolano dell' 803 (i). Esso parla del Procurator civitatis, suprema autorità cittadina, e del-l'Exactor, magistrato preposto alla cura delle strade, piazze e cloache delle città d'Italia, ne' quali anche gli scrittori avversi ali'interpre-tazione di siffatti nomi nel senso romano antico, siccome Carlo Hegel (2), scorgono i curiali, cioè gli ufficiali fiscali dei romani municipii. Da un altro capitolario dello stesso anno 803 (3) si trae che i cittadini liberi dei comuni partecipavano all'amministrazione pubblica ed ai giudizi!; cosi un editto dell' 864 di Carlo il Calvo (4) ci presenta dei giurati che dovevano vegliare sulle misure e sulle monete.
3. Ma la magistratura municipale, sulla quale ci conviene più intrattenerci, e perché importantissima e per essere nuovo insti-tuto, si è quella degli scabini, ossieno assessori. Erano essi eletti a vantaggio delle città e, giusta una legge di Lotario (j), dal popolo « ex melioribus civibus », sedendo nei giudizii insieme coi giudici che erano i conti e i costoro ufficiali. Furono instituiti dopo i Longobardi e quasi sicuramente da Carlomagno, secondo anche la non sospetta sentenza del Savigny (6), e il loro nome si ode per circa due secoli, cioè fino allo scorcio del x. Ebbero grande importanza ed anche ne' primi tempi venivan detti ludices civitatis (7); su di essi, come nota lo Hegel (8), « fonda vasi principalmente la costituzione delle città e dei comuni italiani nel «ix secolo ». Nelle grandi assemblee giudiziarie dette Piacila, presiedute ordinariamente dai Missi dominici o imperiale! (magistrati
(1) V. PERTZ, Monumenta Gtrm. bistor., cap. LXIX, p. 112,
(2) HEGEL, op. cit., p. 360.
(3) Cap. lang. duplex, cap. xix, p. 111.
(4) PERTZ, op. cit., cap. xx p. 492.
(5) LOTH, Leg. 48.
(6) SAVIGNY, op. cit., I, § 69.
(7) In questi giudici di città ben possiamo scorgere l'origine e l'essenza di quei giudici eletti dalle città nel medio évo più a noi prossimo, e de' quali ci occuperemo più avanti (cap. x, § 9) ragionando del nostro Index caitsurum civilium.
(8) HEGEL, op. cit., p. 363.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (96/635)
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