Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. Vili - Condizione municipale di Teramo nel periodo comitale. 79
      buoni uomini, e della loro facoltà che più ci appare, cioè giuridica ; vediamoli adesso, come oggi diremmo, in funzione, vai quanto dire allorquando essi sedevano a giudicare ne' solenni giudizii del tempo ; il che emerge da un prezioso nostro documento dell'epoca comitale. E tanto più l'esame di questo sarà giovevole in quanto che ci farà conoscere la divisione delle classi sociali e i loro diritti durante essa epoca: cosa utilissima, e perché in questa la società veniva trasformandosi e si avviava alla nuova vita libera delle città e perché ciò sarà una lieve ma opportuna contribuzione agli studii che ora si compiono intorno ai ceti del meno noto medio evo e che senza dubbio agevoleranno la cognizione degli inizii di quella vita municipale, che poi divenne sì rigogliosa e splendida. Analizziamo dunque cotesto documento, sì importante, e per la nostra e per la storia d'Italia. Esso è un placito, ossia un pubblico e solenne giudizio, riguardante una questione tra il nostro vescovo Uberto « ibi assistens » e i figli e nipoti di un tal Guidone intorno al possesso di alcune terre e di certi villani, tra cui cinque detti « partitores », tenuto dal conte aprutino Attone nel 1108 presso S. Flaviano (oraGiu-lianova) nella contea aprutina e propriamente nella chiesa tuttora esistente di S. Maria a mare. Questo placito, pubblicato già dallo Ughelli (i) e poi dal Palmata), e da noi infine riportato(doc. II), ci mostra dunque in prima, oltre il modo onde giudicavano i conti e gli altri sedenti in quelle assemblee, che la potenza dei conti era ancora prevalènte tra noi al principio del secolo xu e che quella dei vescovi non avea allora ottenuto quella pienezza, di cui ragioneremo nel seguente' capitolo. E pur da notarsi in questo insigne documento la forma prettamente romana del giudizio, vedendosi ivi i « causidici » discutere le cause de' loro clienti, allegando man mano le loro ragioni e i convenuti prestare la loro « satisdationem ». Il Savigny poi nella sua grande opera sulla storia del diritto romano (3) ne fa tesoro pel suo scopo di provare la non interrotta esistenza del romano diritto in Italia, rilevando in siffatto placito la piena pratica del medesimo, allorquando ivi s'invocano 1' « actio in rem », la « conditio ex lege », 1'« interdicturn de vi », l'« actio in personam », 1' « actio hypothecaria » ; e quando al procedimento vanno innanzi le « satisdationes iudicio sisti et iudicatum solvi». Ma a noi importa più considerarlo sotto il riguardo nostro cittadino e delle
      (1) UGHELLI, Italia sacra, in Aprut.
      (2) PALMA, op. cit., voi. I, p. 136.
      (3) SAVIGNY, Gesti, àes ròro. Rechtes, XIV, lib. IL


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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