Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. IX - Condizione municipale di Teramo nel periodo vescovile. 9 3
      biamo testé visto che nei placiti, siccome in quello citato del 990, il nostro vescovo « resedebat » immediatamente dopo il conte e prima dei giudici. Ma migliore argomento a conoscere il grado di potenza dei conti e delle loro buone relazioni coi vescovi ci porgeranno due documenti del cartolario, ignoti al Palma, e riferiti in ampii transunti dall'Antinori (i). Il primo è una carta di concessione del 1121 con cui i conti Eurico e Matteo de Aprutio e quattro loro fratelli Roberto, Guglielmo, Azzo e Tancredi, figli tutti del fu conte Azzo o Attone, confermavano al vescovo apru-tino san Berardo ed alla costui chiesa la donazione fatta nello stesso anno da Fantolino di Nereto ed inoltre gli donavano « quanto, « son le parole dell'Antinori, essi aveano di giurisdizione e di « potestà » (cioè di servizio feudale spettante ai feudatarii maggiori, quali erano i conti) sui beni donati e su altri ancora dati da altri alla stessa chiesa « Teramnense ». Inoltre « dichiararono che di « tutto la chiesa avesse possesso libero e perpetuo senza la minima inquietudine. Gliene promisero la difesa per loro stessi e « per loro eredi, e nel caso di contravvenzione la pena di duemila « bizanti (2). Ricevettero per tale convenzione dal vescovo ance quanta bizanti di danaro, un'ottima scodella e un salino (forse « saliera?) d'argento ». Quest'ultima dichiarazione è assai importante come quella che afferma solennemente la protezione comitale per tutti i possessi vescovili accordata, si noti, a suon di moneta. L'altro documento, pure del 1121, giusta l'Antinori (3), è una carta d'infeudazione, con cui lo stesso santo vescovo Berardo ridomandava ai conti Enrico e Matteo e fratelli, loro vita durante « per aiuto e difesa della sua chiesa », una terra in San Fla-viano (ora Giulianova), già donata dal suo antecessore Uberto al loro padre Azzo con le seguenti condizioni, che qui riferiamo con le stesse parole dell'Antinori: « ch'essi due Conti e fratelli « dovessero aiutare e difendere la sua chiesa e le cose a quella
      (1) ANTINORI, Afa. cit. ad an. 1221, corretto dal 1122 come era segnato nel cartolario. La citaz. dell'Antinori, dice : « Charta concess. per manum « Landric. ludicis anno 1122, ind. 14 in eod. Chartul. Teram. p. 53 ».
      (2) I Bi^an^ii, monete d'oro di Costantinopoli, equivalevano, secondo il MURATORI, Ani. Hai. Diss. 38, ai fiorini d'oro di Firenze, ossieno a circa 12 delle nostre lire.
      (3) ANTINORI, A/M. cit. Egli cita cosi ad an. 1121 dal cartolario : « Charta infeudationis sine data (che si arguisce del 1121 dai nomi degli stessi testimoni «dell'atto antecedente segnato col 1121) in eodem Chartul. Ecclesiae Episc. Teramnensis ».


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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