Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      IO2 Parte III - 11 comune teramano nell' évo medio.
      stato municipale nostro nel detto periodo. Veramente di esso stato non appaiono abbondanti le notizie per mancanza di documenti, sendochè quelli che abbiamo sono quasi tutti di natura ecclesiastica. In ogni modo, prima di raccogliere da questi le poche che avanzano, avvertiremo che, quantunque le condizioni cittadine ci appariscano in quel tempo assorbite dall' autorità vescovile, che quasi in tutto preponderava, non perciò si deve credere interamente sopita la tendenza del popolo alla libertà e alla signoria di sé e neppure privo questo di civili magistrature. Difatti, rivolgendoci per un momento all'alta Italia, ove più sollecito si destò lo spirito cittadino, abbiamo scorto più sopra al § i già nel secolo ix il vescovo di Cremona in atto di difesa contro le invasioni popolari della sua podestà temporale. Presso di noi, perché più tardivi in cosiffatte aspirazioni, nel secolo xn ci si mostra lo stesso moto degli animi e veggiamo quindi i Teramani ottener prima la libertà personale e poi, al principio del seguente secolo, quella civile o municipale. A noi però non basta scrutare in essi quelle- nobili tendenze, ma ci è ancor d'uopo esaminare quale si fosse allora Io-stato municipale di Terarno. Se non che dobbiamo appagarci di un lieve accenno, che su di ciò si scopre nel tante volte mentovato editto del 1207 e che si riferisce propriamente all'antica magistratura comunale dei buoni uomini, de' quali abbiamo discorso nei §§ 4 e 6 dell'antecedente capitolo. Ivi dunque si concede at Teramani che nelle quistiòni che insorgessero sulla libertà personale e reale loro accordata dai vescovi predecessori e da Sasso confermata, le dovessero decidere e conciliare i buoni uomini cittadini « vestri boni homines huius civitatis iudicaverint vel concor-davcrint ». E cosi per questa unica ma preziosa menzione noi sappiamo che, anche prima della concessione della libertà civile,, seguita appunto con quest'atto vescovile, continuassero ad esistere tra noi, oltre ai buoni uomini episcopali, di cui sopra al § 5, anche quelli cittadini e nelle stesse condizioni, è uopo credere, degli altri, de' quali ci siamo intrattenuti durante il periodo comitale. Difatti tanto in questo (i), quanto nell'editto il loro ufficio ci appare giuridico e le or citate parole dell'atto ciò dimostrano. Solo noteremo che, parlandosi in quest'editto di libertà dei buoni uomini cittadini e non nei due precedenti del 1165 e del 1173, ove le medesime questioni rimettonsi alla sentenza dei buoni uomini vescovili, potrebbe nascere il dubbio che que' primi fossero appunto
      (i) V. sopra cap. vm, § 6.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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