Il Comune Teramano di Francesco Savini
Cap. X - Suo svolgimento e suoi atti nel periodo di libertà (1207-1292). 117
dal comune: sulle prime fu straordinario, e solo al principio del secolo xiii divenne regolare ed ordinario (i). Ma vediamo ora le sue precipue incombenze. Prima di tutto dovea egli essere forestiero e del ceto dei cavalieri. Gli ufficii principali suoi erano poi, quali appaiono dagli statuti di Siena, di Pistola, di Modena, di Ferrara nel secolo xin (2), cioè di giudice supremo della città con potere ancor maggiore di quello dei conti, perché fornito di quella plenipotenza (irnperium), che godeva un antico rettore di una provincia romana : nel che lo Hegel (3) scorge una grandissima influenza del diritto romano pel rinnovato studio di questo. Negli affari di governo era egli assistito da un minor consiglio detto speciale del podestà, composto di sperimentati uomini (4), senza di cui nessuna risoluzione importante poteva prendersi. V'era inoltre un maggior consiglio del popolo detto anche generale del podestà o del comune che, più numeroso, trattava i grandi affari di guerra, di pace, di leggi e di elezioni dei consoli e del podestà; per le nuove leggi e per le più gravi decisioni convocavasi più di rado l'adunanza del popolo col nome di parlamento generale (arrin-gum) (5). Il podestà conduceva seco alcuni socii della classe dei cavalieri, che ora direbbonsi aiutanti, e alcuni giudici come assessori. Altri uffiziali gli eleggevano i detti consigli, quali il camarlingo per le finanze, i capi dei quartieri (6) e dei villaggi che giuravano nelle sue mani; egli stesso poi nominava i sindaci, a cui dovea con tutt' i suoi impiegati render conto della sua amministrazione. La costituzione municipale sotto il podestà in Italia era dunque formata nel modo seguente, siccome la compendia lo Hegel (7): « II podestà con un consiglio di uomini cospicui e « sperimentati; inoltre il gran consiglio, o consiglio generale, l'adunanza del popolo o parlamento ; gì' impiegati giudiziarii ed «amministrativi coadiuvanti il podestà, come assessori per la giurisdizione volontaria e contenziosa ; camerlenghi ed amministratori « delle spese e finalmente esecutori, che vengono descritti come
(1) HEGEL, op. cit., p. 516.
(2) MURATORI, Anliq. Hai., voi. IV. (j) HEGEL, op. cit., p, 518.
(4) In Teramo eravi pure tal consiglio, che negli statuti del 1440 (lib. I, rubr. 24', Firenze, 1889) appare composto di 36 consiliarii.
(5) Tra noi, ove non trovasi traccia del maggior consiglio, esisteva invece il parlamento generale, composto nel 1440 di 200 notabili (V. Stat. loc. cit.).
(6) In Teramo chiamavansi capimsUria (V. Stat. del 1440, lib. I, rubr. IX).
(7) HEGEL, op. cit, p. 520.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (139/635)
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