Il Comune Teramano di Francesco Savini
Ilo Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
«aguzzini del popolo». E così vedremo press' a poco essere stata la costituzione municipale in Teramo, nel secolo xnr, almeno fino allo scorcio di questo, sino a quando cioè il podestà non cesse il luogo al giudice delle cause civili, siccome diremo più innanzi
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8. Se non che Teramo, con immensa iattura della sua municipale prosperità, era poco innanzi (nel secolo xn) caduta fra gli artigli della nuova monarchia napoletana e così trovavasi predestinata a perdere più tardi, col podestà, que' privilegii comunali che ancor la collegavano alle sorti delle altre città italiane. È quindi compito nostro d'intrattenerci alquanto sulle condizioni municipali, in cui allora trovavansi le città di quel regno; dicendo in prima che queste si svolgevano con una certa indipendenza nel secolo xu, nei primi tempi cioè dei novelli conquistatori normanni e innanzi che la costoro monarchia più fortemente vi si costituisse. Non potevano certo quelle città gareggiare con le altre del resto d'Italia, perché, soggette al re ed ai grandi baroni, ricevevano da questi i giudici o per lo meno il rettore o bailo. Nondimeno si trovano consoli a Benevento ed a Gaeta fino al secolo seguente xm; ma poi quando l'imperatore Federico II dette il colpo di grazia alla: libertà comunale con la costituzione che abolì, come già narrammo (cap. n, § 3), il diritto delle città di eleggersi il podestà, i consoli, ecc. e riconobbe nel regno soltanto gli ufficiali regii, quali i giustizieri, i camerarii, i baiuli, i giudici, quelle magistrature scomparvero dal regno e, se ne togli Aquila, ove la libertà si sostenne integra e rigogliosa fino al secolo xvi, e un po' Teramo, ove s'incontra il podestà forestiero anche nello scorcio del secolo xm, l'autonomia comunale patì l'estrema sciagura, e cessò del tutto, siccome pure a suo luogo vedemmo (cap. ir, § 4), col consolidarsi della monarchia e del feudalisnìo sotto Carlo d'Angiò. Allorché dunque la nuova signoria normanna assicurò meglio le sue sorti nel regno (nel quale noi entrammo solo nel r 140, come dimostrò il Palma) (i), le condizioni generali del medesimo risultarono dalla nuova circoscrizione amministrativa e giudiziaria stabilita poi meglio nel 1234 da Federico II, per la quale i giustizieri, capi delle provincie, reggevano, sulle prime senza dimora fissa, il .potere giudiziario, e i camerarii 1' azienda finanziaria. Il nostro giustizierà») Aprutii comprendeva allora le tre attuali provincie abruzzesi. Già il nostro conte Roberto de Abrutio apparve tra i regii giustizieri in un giudicato
(i) PALMA, op. cit., voi. I, p. 155.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (140/635)
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