Il Comune Teramano di Francesco Savini
Cap. X - Suo svolgimento e suoi atti nel periodo di libertà (1207-1293). 1 19
del 1148 riferito dal Gattola (i). Le leggi rimasero però intatte e massime le longobarde, e difatti i conti continuarono o da sé. o per mezzo de' loro giudici a decidere le cause senza stabile sede. In quanto poi alle condizioni speciali delle città sotto quella dinastia nel secolo xn, di che propriamente noi dobbiamo occuparci, esse erano le seguenti, quali cioè le descrive il Capasse (2) : « In « ogni città demaniale o feudale esistevano uno o più baiuli che « avevano un doppio ufficio, l'esazione, cioè, dei pubblici tributi « e l'amministrazione della giustizia con l'assistenza di uno o più « giudici assessori... Essi ordinamenti nei feudi ordinavansi dal « feudatario e nei luoghi demaniali dal camerario della regione ». La loro competenza era soltanto nelle cause civili e nei giudizi!, che ora si direbbero correzionali. Ci sembra non meno utile per la conoscenza delle cose civili notare in questo luogo, che la divisione delle classi (3) seguiva allora in clerici, milites e populares. Il comune poi amministravasi da un consiglio, i cui membri dicevansi ove iudices e sapientes ed ove iudices e boni homines. Era poi il comune rappresentato dal feudatario, se feudale, e dal magistrato governativo, se demaniale; negli affari e nelle liti da uno speciale procuratore che chiamavasi sindaco. Conchiude poi il Capasso, soggiungendo (4), che facevano eccezione a questo generale ordinamento alcune città e terre (5), ch'egli nomina, ma tra cui non appare Teramo; il che a noi non par giusto, giacché basterebbe addurre in contrario il fatto del podestà, magistratura eminentemente libera municipale, che fiori tra noi per quasi tutto il secolo xm, malgrado i terribili divieti dell' imperatore Federico II.
9. Quali che si fossero del resto cotesti vantaggi comunali, che la nostra città godeva allora sopra le altre del regno a cagione della vicinanza sua alla parte più culta d'Italia e che per altro poco durarono, come qui sotto vedremo; è d'uopo però riconoscere che, mercé i nuovi fatti e le citate costituzioni imperiali, la separazione delle nostre sorti da quelle del resto d' Italia e specialmente del
(1) GATTOLA, Hist. Cassiti., p. 198.
(2) V. Arcb. Star, napol., an. 1884, fase. IV, p. 725.
(3) Delle classi esistenti a Teramo nel principio del secolo xn, cioè poco prima eh'essa andasse soggetta al dominio normanno, dicemmo più indietro (cap. vin, § 7).
(4) CAPASSO, op. e loc. di., p. 724.
(5) Abbiamo visto al proprio luogo (cap. il, § 2) quanta libertà municipale godessero sotto il normanno re Ruggero alcune città marittime del regno, siccome Amalfi, Salerno, Bari, Trani.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (141/635)
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