Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      122 Parte III - II comune teramano nell'evo medio.
      Fin qui l'importantissimo documento, sul quale ci è d'uopo ora fare qualche necessaria osservazione. E prima noteremo che con esso il vescovo Sassone, signore feudale dei Teramani, concedeva loro quella libertà politica, che in ragione de' tempi poteva dirsi piena, e che era mèta desideratissimn, a cui.tendevano gli sforzi delle città italiane. Essa, dopo quella personale e reale, ottenuta nel secolo antecedente pe' vescovi Guido e Dionisio, potea riguardarsi come il compimento dell'opera a cui da lungo tempo doveano aspirare i Teramani, i quali per tal fatto assorgevano alla condizione delle libere città d'Italia, anche tenuto conto della supremazia rimasta al vescovo. Anzi, a tal proposito, ci par bene di notare, anche per mostrar sempre più l'analogia delle nostre sorti con quelle delle vicine Marche, specie dopo il distacco seguitone pochi anni innanzi, che Ascoli erasi levata a libero stato nel 1185, appunto due anni dopo la pace, di Costanza che avea instituito il podestà. Difatti, narra recentemente il Luzi (i) che in quella città «nel n8j si rovesciò il reggimento vescovile (il quale, come accennammo in altro luogo (2) vi durava dal 1005) e proclamossi « la repubblica salva molestate pontificia. Fu creato allora un magistrato secolare che chiamarono podestà, in cui risiedevano tutte « le attribuzioni del conte, senza però togliere al vescovo il titolo « d'investitura e l'intera potestà temporale, che conservò coi feudi «e con l'influenza sulla repubblica». Proprio come seguiva tra noi, che mentre nel 1207 avemmo il podestà, pur rimanemmo sotto l'alto dominio del vescovo.
      .Esaminiamo ora la sostanza dell'atto. N'è parte precipua la concessione vescovile ai cittadini della piena giurisdizione criminale e civile che doveano esercitare il podestà e i giudici ed anche i buoni uomini della città, nella forma che qui innanzi vedremo. Quella giurisdizione ci vien fatta chiara dalle parole « sanguinem, « livorem et bandisiam » (3) adoperate da .Sassone. Con quest'ampiezza di potestà Teramo s'avviava a quella libertà e a quel pieno
      (1) Luzi, Compendio della Storia ascolana, p. 88 (Ascoli, Casari, 1889).
      (2) V. cap. ix, 5 i in nota.
      (3) Cf. Du CANOE. Gloss. inf. et med. làtin. Queste tre voci, tratte appunto dal nostro documento presso TUGHF.LU, II. sacr., cosi ivi si spiegano: « Baridasia (invece di Bandista), idem quod bandura seu ius bandi vel banni seu « iurisdictionis » - « Livor, iustitia vel cognitio de livore • e - Vulnus inflictum « ex quo livor apparet '» - « Sanguis, merum imperiimi seu major justitia, vel « justitia sanguinis, quaé a dominò feudi exercetur in casibus, in quibus deci fluit ».


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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