Il Comune Teramano di Francesco Savini
Cap. X - Suo svolgimento e suoi atti nel periodo di libertà (1207-1292). 123
dominio di sé stessa, che, se non vi avesse fatto ostacolo il triste influsso del regno, l'avrebbero messa a paro delle più felici città dell' Italia media.
Passiamo intanto ai magistrati cittadini che in questa carta ci appaiono e degli uffici che lor si attribuiscono. Primi si presentano quei buoni uomini che ivi (dirigendosi il vescovo ai Teramani) son detti « vestri boni homines huius civitatis » e i quali, nelle cause di libertà personale e di possesso reale, dovevano giudicare o conciliare i contendenti. Si noti che, mentre siffatte cause negli atti vescovili antecedenti del 1165 e del 1173 sono affidate ai buoni uomini del vescovo, invece in questo del 1207 vengono assegnate a quelli della città ; ciò, a prima vista, può far credere che tali magistrati sieno ora per la prima volta instituiti; ma noi tal dubbio abbiamo sciolto alla meglio in altro luogo più adatto (i), nel senso che i buoni uomini esistessero già per lo innanzi e che nel 1207 ottenessero solo più larga competenza in grazia della nuova libertà conseguita dai Teramani, e il lettore che abbia vaghezza di vagliare gli argomenti a prò di questa nostra sentenza, li legga al citato luogo.
Ed ora de' magistrati, che davvero come nuovamente instituiti compaiono nell'atto. Nuovissimo è tra noi il mediatore (me-dianus), che qui si fa innanzi come un plenipotenziario o elettore compromissario (2). Anche in ciò si scorge un punto di contatto con lo Stato pontificio, sebbene in una città, corn' è Roma, piuttosto lontana dalla nostra, ma in tempo vicinissimo al 1207, cioè intorno al 1200, allorquando papa Innocenze III riformò quivi il governo municipale. Non volendo egli dunque, narra lo Hurter (3), concedere al popolo la rielezione del senatore, goduta da quello, e neppure avere a sé questa nomina, fece per via di un plenipotenziario (per medianum) (4) eleggere un senatore, il quale poi giurava fedeltà e sottomissione al papa. A questo recente e solenne esempio si dovette inspirare il nostro saggio prelato, quando stabili la forma dell'elezione del podestà tra noi. Si noti che tal mediatore nominavasi dal vescovo e, in caso questi violasse le promesse fatte, dal popolo, e con l'incarico di scegliere il podestà. In quanto poi all'ufficio di costui, ch'era il supremo magistrato cittadino, di-
(1) V. dietro cap. ix, § io.
(2) Du CANGE, Gìoss. Alla voce «medianus» ivi si dichiara: « Comprornissarius, elector cui eligendi facultas datur ad idque eligitar a partibus ».
(3) HURTER, Storia d'Innocenza IH, Milano 1857, voi. I, p. in.
(4) Gesta Innoc. Ili, cap. vili.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (145/635)
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