Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      124 Parte III - II comune teramano nelP évo medioremo in prima che nell'editto appare più la forma dell'elezione e del giuramento che la qualità delle incombenze sue: nondimeno queste si fanno manifeste dalla piena giurisdizione criminale e civile concessa ai Teramani e la quale non potea esercitarsi se non dal podestà e dai suoi giudici. Si dee pur credere ch'egli godesse in generale quegli altri diritti che avéa il podestà delle altre città d'Italia e che più sopra (§ 7) abbiamo visto; né si tralasci di notare che noi avemmo il podestà (i) nel principio del secolo xnr, quando appunto, secondo ivi dicemmo, divenne esso stabile e regolare nel resto d'Italia. Se non che, sempre per la funesta cagione dell'esser Teramo porzione del regno di Napoli, tale magistratura ebbe breve vita tra noi, giacché l'ultimo podestà comparisce nell'anno 1286 e subito dopo nell'anno seguente in luogo suo si fa innanzi il giudice (2), che, come vedremo appresso (cap. XH, 3), sostituì definitivamente nel 1292 il podestà nelle competenze civili, mentre il capitano regio ne assunse quelle criminali. È anzi da ammirare la tenacità del popol nostro che, malgrado il fiero divieto dell'imperatore Federico II più indietro citato (3), seppe tant'oltre serbare intatta la tradizione municipale italiana nel podestà. Seppe esso altresì, perduto quel supremo diritto, mantener l'altro, già riconosciutogli da Carlo I d'Angiò (4) e poi negatogli nel 1292 (capitolo xn, §§ 2 e 3), di scegliersi, cioè, anche fuori del regno, il giudice; e ne vedremo gli esempii non solo in questo secolo xm, ma anche ne' successivi xiv e xv (5). Ma del podestà e del tramutamento suo in giudice per un verso e di regio capitano per un altro diremo qui innanzi al proprio luogo (cap. xn, §§ 2 e 3): accenniamo ora invece ad un magistrato analogo, a cui si riferisce il nostro editto, quando parla della possibile elezione da parte del vescovo di un altro podestà per bisogno di guerra o di altro (si neces-sitas se ingesserà, aut guerra, aut alia fortuna). In questa clausola noi potremmo scorgere un'allusione, sotto il nome di un
      (1) Un'altra singolare coincidenza : la definitiva costituzione del podestà segui in Firenze proprio nello stesso anno 1207, come narra il Villani e conferma P. VILLARI (Nella Nuova Antologia, fase, del i' luglio 1890).
      (2) V. in fine tra i documenti (n. xxxvn) il catalogo dei podestà e dei giudici municipali.
      (3) V. indietro cap. n, § 3.
      (4) Cf. PALMA, op. eh., voi. II, p. 40, ove si richiama ad un istrumento del 1297, non si dice quale, che accenna ad un diploma di Carlo I d'Angiò (morto nel 1285), riconoscente ne'Teramani l'uso di scegliersi dentro e fuori il regno il giudice, che la faceva insieme da podestà.
      (j) V. in fine (n. xxxvn) il citato catalogo.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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