Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
      determinarle (i). Ma fermiamoci intanto noi ad una delle più importanti, che per fortuna serbasi ancora nel teramano archivio (2) e che noi daremo in fine tra i documenti (n. xi). È un instrumento dei 15 gennaio del 1287, con cui Roberto di Serra rappresentante (sindicus) dell'università di Pronto (3), promette in nome degli abitanti di questo castello e col consenso dei signori del medesimo, cioè il vescovo di Teramo col suo capitolo, il signor Roberto de Pronto e molti altri, la « perpetuam citadantiam et habitationem » di Teramo, sottoponendosi tutti al «foro et iurisdictioni civitatis « predicte et foro et iurisdictioni ecclèsie aprutine ». Promisero essi inoltre a Palmerio di Fano, rappresentante di Teramo, di contribuire al par dei Teramani al miglioramento della città, al salario del giudice e di qualsiasi altro rettore (rectoris), obbligandosi di compire tutto ciò che ogni cittadino dovea fare « in hostico (4) et in parlamento » da tenersi in Teramo « de mandato regio vel « ecclesie aprutine vel motu proprio » de' cittadini contro i nemici di S. Chiesa, del re, della chiesa aprutina e della città, ed inoltre di aver pace con gli amici e guerra co' nemici del vescovo e dei Teramani, di osservare tutti i capitoli riguardanti il giuramento della cittadinanza, giurando tanto questa quanto la debita riverenza alla chiesa aprutina e l'obbedienza al giudice o rettore di Teramo, e l'accettazione de' messi (nuntios) e degli ufficiali di costui e della città. A tutto ciò si obbligavano quei di Pronto, perché dall'altro canto i Teramani, e in loro nome il suddetto Palmerio di Fano, promettevano di ritenere que' villici per cittadini e « prò caris civibus », governandoli al par di tutti gli altri, di dar loro « casa-fi lina in terra nova » (5), in quella parte che corre dalla piazza (grande) dietro la cattedrale fino al circuito di essa terra nuova verso il Tordino (6), di concedere loro un giudice per le questioni civili e di danni fino alla somma di mezz'oncia d'oro, con la riserva dell'appello al giudice di Teramo. Da ultimo furono dichiaranti esenti per dieci anni dall'obbligo di edificazione delle mura
      (1) MUZII, op. e loc. cit.
      (2) Arch. Com. di Teramo, Alti dei privati, pergam. n. 9. '
      (3) Villaggetto delle nostre montagne detto Franti e ridotto oggi a poche case.
      (4) Hosticum, adopera Tito Livio per campo nemico.
      (5) Dissesi per lungo tempo « Terranova » tutta quella parte della città posta a settentrione della piazza maggiore e che fu edificata dopo la distruzione patita da Teramo nel secolo xn.
      (6) Press'a poco, cioè, l'attuale quartiere di S. Giorgio.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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