Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. X - Suo svolgimento e suoi atti nel perìodo di libertà (1207-1292). l6lbuendo a costui l'ufficio ed insieme il titolo di rettore, rispondente a quello vietato di podestà, ne riconosce i poteri di governo della città. Tutto ciò poi è confermato dal fatto temuto, che il giudice non obbedisse e sprezzasse gli ordini regii (il che non poteva certo supporsi sul conto di un rappresentante del re) e dalla multa intimata insieme al giudice-rettore, ed alla città, il che finisce a provare che qui si tratti di un giudice cittadino coi poteri di un governatore e ad esclusione di un regio capitano, di cui pur troppo era allora imminente l'instituzione.
      Frattanto i nostri cittadini procedevano baldi nella loro via ed affrontavano intrepidi i regii impedimenti ancora più vasti ed assoluti. Difatti un documento riferitoci daU'Antinori (i), dei 17 dicembre del 1298, ciò dimostra e noi ne daremo conto con le stesse parole di quello storico : « L'università congregatasi insieme nel « palazzo del vescovo con autorità e decreto di Francesco di Melatino e di Rainaldo di Poma giudici di essa, costituì Paolo di « Odeinondo suo cittadino sindico per ricercare in suo nome le « università, gli uomini e specialmente i nobili del castello di Caci prafico, di .Poggio di Corno (leggi: Cono), di Ripa di Ratterio, « di Melatine, di Morricone, di Tezzano, di Rocca Totonesca, di « Poggio di Ratterio, di Verruti e di Fronti di restare intese che « fin da quando fu promulgata sentenza da Ermengano conte di « Ariano e maestro giustiziere del regno di Sicilia contro essa università di Teramo, sull'irritazione e cassazione della comunanza « e società contratte fra Teramo ed essi castelli, tanto essa quanto « i cittadini intesero d'impedire a quella sentenza, e di aver per « cassate quelle cittadinanze e congiure e di non più ricercare per « si fatti illeciti modi gli uomini di que' castelli in concittadini, né « esercitare in essi giurisdizione alcuna né comunicazione di onori « e di pesi ». Dopo aver notato in prima che di queste unioni abbiamo già visto varii patti qui sopra (§ 15), cioè per Melatino nel 1252, per Caprafico nel 1255, per Ripa Rattieri nel 1256, e per Morricone e Fronti nel 1287, soggiungeremo che questi regi tentativi (giacché tali furono più che altro) erano intesi a fare ostacolo alla libertà ed alla grandezza delle città che reggevansi a comune, come la nostra, e ad avvantaggiare insieme i baroni, che erano i naturali sostegni della monarchia feudale di Napoli. La
      (i) ANTINORI, Mem. tnss. cit., ad an. 1298, ove cosi si menziona quest'atto: « Instr. Not. apost. D. Gilicol. de Civitella, act. Teram. a. 1298, die Mercur. « 17 dee. Ind. 12, Regn. Carol. II, a. 14; in arch. Civ. Teram. ».
      SÌVINI, // comune teramano. * '


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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