Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      loo Parte III - II comune teramano nell'evo medio.
      CAPITOLO XII.
      Suo organismo nel periodo di libertà (1207-1292).
      SOMMARIO: i. Il vescovo. — 2. Suoi ufficiali: buoni uomini, scudiere, notaio. — 3. I buoni uomini cittadini. — 4. I giudici giuridici e municipali. — II podestà: sua istituzione, suo ufficio, sua elezione fuori del regno; da un atto pontificio sul podestà di Atri se ne argomenta un altro analogo per quello di Teramo. — 6. Il presunto capitano del popolo. — 7. Il mediano. — 8. Il parlamento generale. — 9. Il consiglio. — io. Il magistrato. — il. Diritti comunali di fare statuti, leghe, guerre e paci, d'imporre tasse e di conferire la cittadinanza.— 12. Foro regio.— 13. Foro vescovile.— 14. Foro cittadino. — 15. Foro feudale. — 16. Organismo generale e singolare stato politico-amministrativo di Teramo in questo periodo di libertà.
      i. Terminato il racconto dei fatti del nostro comune durante il secolo XIH, in cui maggiormente rifulse la sua libertà, e consideratene le condizioni in tutte le varie ed agitate vicende di quell'epoca, esaminiamo ora con ordine e partitamente l'organismo suo e le magistrature che in quel tempo, sì fecondo di municipali eventi, lo governavano, siccome ancora i diritti che esercitavano sì i cittadini e sì le diverse potestà in mezzo a loro residenti e che si svolgevano l'uno accanto all'altro in quella moltiplicità ed in quel contrasto di competenze, che furono i caratteri principali del medio évo.
      Precipua fra le podestà teramane debbe sempre riguardarsi quella del vescovo sia ne' più remoti tempi, quando integra la serbava e sia anche dopo che egli depose, al principio di questo secolo xin, la maggior parte de' suoi diritti temporali nelle mani dei cittadini, perocché esso restò sempre, innanzi a questi ed innanzi, al re, il supremo signore della città. Tale ancora egli apparisce nell'atto pontifìcio del 1251 diretto al vescovo ed al comune teramano e che noi già esaminammo a lungo al proprio luogo (cap. x, § 13); giacché vi è considerato pel primo. Nei patti di cittadinanza si scorge poi meglio l'autorità vescovile e specialmente come questa si svolgesse in senso retrogrado man mano che il secolo xni si


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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