Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XII - Suo organismo nel periodo di libertà (1207-1292). 169
      avanzava. Così nei primi di questi patti (1211) il vescovo appare solo contraente a nome della città, poi (1251) invece tale ci si fa innanzi il comune senza farsi cenno del vescovo e più tardi (1287), mentre al podestà si promette obbedienza, alla chiesa apru-tina si presta soltanto riverenza. In questo secolo appare altresì mantenuta nel vescovo (1287) la facoltà, e prima dell'autorità cittadina, di convocare il parlamento generale. Però sempre comparisce la supremazia di lui e il foro suo continua ad essere di seconda istanza fino all'ultimo, cioè sino all'abolizione de' privilegii feudali nel regno del 1806. A proposito di questo svolgimento dell'autorità vescovile, dobbiamo far qui cenno della tradizione riferita dal Muzii (i) e corrente a' tempi suoi, che durante il regno di Carlo II d'Angiò (1289-1309) un vescovo di Teramo, innominato, avesse rinunziato con pubblico atto (che certo ei non vide) ad ogni diritto e ragione vescovile su di Teramo. .Noteremo intanto che, essendo questa una semplice tradizione, anche secondo il Muzii, e non appoggiata a documenti, ci contenteremo di riferirla chiamandola poco credibile ed anzi contraria ai documenti, che ora possediamo. Difatti appunto del 1279 è la rassegna feudale del regno riportata dall'Antinori (2), ove Teramo è registrata come feudo del suo vescovo, ed inoltre sempre come tale apparisce nei documenti anche del secolo xvn, siccome poi vedremo al proprio luogo (cap. xxvii, § 13).
      2. Passiamo ora agli ufficiali temporali del vescovo. Oltre ai buoni uomini, di cui veramente è parola nei secoli antecedenti, siccome abbiamo veduto (cap. ix, § 5), al vice-conte ed al giudice delle seconde (cause civili) che durarono sino al 1806, e di cui terremo discorso appresso (cap. xix, § 8), v'ha ricordo anche dello scudiere in quell'atto dei 15 luglio del 1286, sul quale c'intrattenemmo lungamente più indietro (cap. x, § 14), e ove in fazioni di guerra lo scudiere apparisce rappresentante del vescovo. Egli non era dunque soltanto un ufficiale di pompa ma anche di guerra, siccome avveniva nelle corti de' grandi baroni del regno. Tra gli ufficiali vescovili deve anche porsi il notaio ecclesiae aprutinàe, di cui troviamo menzione fin dal principio del secolo xm in due atti del 1205 e del 1220 (3), nei quali appare un Rogerius aprutine aule notarili*. Esso durò per quasi tutto quel secolo, cioè sino al 1297, quando,
      (1) MUZII, St. di Teramo, dial. 3.
      (2) ANTINORI, Mem. star, abrw^., cap. vii, § 7.
      (3) PALMA, op. cit., voi. IV, pp. 170 e 200.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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