Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Parte III - II comune teramano nell'evo medio.
      come trae da un documento l'Antinori (i), cessano i notai vescovili ed incominciano quelli regii.
      3. Eccoci ora agli ufficiali del comune, e primi tra essi si mentovino, com'è di ragione, i più antichi, quali furono i buoni uomini. Fermandoci a quelli del tempo, diremo che essi ci appaiono nella grande concessione del vescovo Sassone del 1207 (cap. x, § io) come giudicanti e concilianti 'i contendenti nelle cause di libertà personale e di possesso reale. E di questi buoni uomini (della cui costituzione, se avvenuta allora nel 1207, ovvero assai prima, discutemmo più indietro) (cap. ix, § io), abbiamo ricordo per tutto il secolo XHI, e con miglior lume sulle loro incombenze. Difatti in una sentenza pronunziata in Atri ai 6 febbraio del 1276 dal giustiziere di Abruzzo Guglielmo di Hauberviller ed esistente nel nostro archivio comunale (2), questi apparisce giudicante dopo avere esaminata la questione « habitoque iudicis et assessoris nostri et aliorum « proborum virorum consilio diligenti ». Si noti que\[' aliorum che esprime chiaramente la qualità giuridica di que' probi-viri. Costoro assistevano ne' giudizii non solo il governatore della provincia, ma anche i giudici di città. Così un instrumento dei 14 luglio del 1298 (3), che noi diamo per intero fra i documenti (n. xiv), e contenente un lodo pronunziato dal nobile Antonio de Thebaldo, di Capua, giudice di Teramo, in una controversia tra le monache di san Giovanni a Scorzone e gli uomini di Rocca Totonesca, ci mostra che quella sentenza arbitrale fu emessa dopo essere stati uditi i probi uomini: « habito etiam super hiis quamplurium pfo-borum- virorum consilio, et nobiscum piena deliberatione habita». Questa piena deliberazione tenuta coi probi-viri dimostra che costoro la facevano non da semplici consultori, ma da giudici assessori. Anzi dovrebbero stimarsi, non già quei sex probi-viri che reggevano il comune (di cui gli statuti del 1440(4) e che son chiamati pure domini de regimine'), giacché il « quamplurium » non può attribuirsi al picciol numero di sej, ma piuttosto agli stessi con-siliarii del comune che spesso nel centro e nel settentrione d'Italia dicevansi boni viri, perché da questi antichi magistrati cittadini de-
      (1) A\'TINORI, Meni. ma. cit., art. Teramo, ad an. 1297. Notiamo qui che anche nei documenti posti in fine di questo scritto (doc. xiv) se n'ha un esempio del 1298.
      (2) Arch. Com. di Teramo, Atti ih' principi, perg. n. ni.
      (3) Arch. di S. Gio. in Teramo, perg. n. 15.
      (4) Statuti del com. di Teramo del 1440, Firenze, Barbèra, 1^89, lib. I, rubr. 25.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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