Il Comune Teramano di Francesco Savini
rCap. XII - Suo organismo «el periodo di libertà (1207-1292). ly*
rivavano. Si potrebbe pur supporre, trattandosi qui non di un ordinario giudizio, ma di un lodo straordinario pronunziato dal de Thebnldo, non come giudice di Teramo ch'egli era, ma come arbitro liberamente scelto dalle parti contendenti, che quei buoni uomini fossero stati meri giurati, ma straordinarii, appunto come straordinaria era quella sentenza. Nonpertanto a stare per la prima ipotesi ci conforta l'esempio suddetto delle città italiane: così a Roma nel principio del secolo xiv, cioè poco dopo il fatto nostro. Difatti in un' antica cronaca romana (i) si legge che nel 1326 Stefano Colonna e Napoleone Orsini « fuoro fatti cavalieri per lo puopolo di « Roma, vagniati de acqua rosata per li ventotto boni homeni « (appunto i consiglieri comunali) in santa Maria dell'Aracielo a « granne onore, ecc. ». Per l'alta Italia citeremo un esempio di questo stesso secolo xm tolto dal Trentino, ove gl'instituti comunali erano foggiati su quelli delle città lombarde, e ove nello scorcio del detto secolo, come prova con documenti Giuseppe Papaleoni (2), nei piccoli comuni il « consilium comunis appare « un corpo di otto o diedi o dodici o anche più consiglieri giurati, detti nelle nostre carte consiìiarii o più spesso boni liomines, « boni viri, antiani, antiquiores o iurati ». Giudichi del resto chi legge.
4. Ed ora ai giudici propriamente detti. Senza ripetere ciò che ad essi si riferisce nell'epoca anteriore al secolo x», e senza rifare il parallelo loro coi buoni uomini nostri da una parte e coi consoli delle varie città italiane dall'altra, i quali noi non avemmo, giacché di tanto abbiamo discorso al debito luogo (cap. x, § 4), qui c'intratterremo dei giudici del tempo, cioè di quelli che nel 1207 furon dati ai Teramani insieme col podestà e a fianco di questo, e che debbonsi quindi considerare come assessori del medesimo. Sono essi dunque veri giudici del diritto. Sembra però che tali non fossero quei giudici, che per le loro incombenze si possono paragonare ai consoli non mai ricordati dai nostri superstiti documenti e che perciò noi diremmo municipali. Son dessi quei due giudici, che, appunto come i consoli delle repubbliche italiane, convocavano il parlamento generale e che noi abbiamo incontrato in una carta dei 17 dicembre del 1298 (cap. x, § 20). Non diciamo poi nulla qui dello index aprutinus o civitatis, sia perché esso appartiene ad
(1) Hisl. rom. anon. nel MURATORI, Antiquitates medii devi, tom. Ili, col. 259.
(2) PAPALEONI, in Ardì. Star, ital, an. 1891, disp. i, p. 28.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (193/635)
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