Il Comune Teramano di Francesco Savini
Cap. XII - Suo organismo nel periodo di libertà (1207-1292). 175
6. Qui cadrebbe in acconcio di dire del capitano del popolo, se fossimo certi della sua esistenza tra noi. A suo luogo vi abbiamo accennato (cap. x, § io), quando cioè l'editto di libertà del 1207 parla della possibile elezione da parte del vescovo di un altro podestà per bisogno di guerra, arguendo in ciò il germe di quel magistrato, che più tardi (siccome a Firenze nel 1250) fu instituito nei comuni italiani. In questa ipotesi ci conforta altresì il sapere che Atri, di cui or ora abbiamo veduto l'analogia delle sorti politico-municipali con le nostre, ebbe il capitano del popolo, siccome le memorie manoscritte del Sorricchio ci dimostrano (i). Non neghiamo però che contro cotesta nostra supposizione militano i narrati eventi guerreschi del 1286 (cap. x, § 16), nei quali fu guida ai Teramani il podestà; né troviamo che allóra si faccia menzione del capitano del popolo. Se noi avessimo avuto allora quest'ufficiale, certo sarebbe stato quello il caso di mandarlo a capitanare le nostre genti; giacché si sa che il capitano del popolo fu appunto stabilito per dividere i due poteri civili e militari, lasciando il primo al podestà e affidando il secondo al capitano del popolo. Giustamente quindi abbiamo chiamato presunto quest'ufficiale tra noi.
7. Ed ora del mediano. Avendone già parlato al proprio luogo (cap. x, § io), qui ci contenteremo di ricordare che esso fu instituito nel 1207 col celebre atto di libertà, acciò per mezzo suo il vescovo eleggesse il podestà ad imitazione della cosa seguita in Roma appunto in quegli anni, allorquando Innocenze III ad un mediano assegnò l'elezione del senatore fatta fino allora dal popolo romano. Il nostro mediatore nominavasi dal vescovo, e, in caso questi violasse le fatte promesse, dal popolo, e col compito di scegliere il podestà. Pel detto di sopra noi lo supponiamo cessato nel 1251.
8. Dai singoli ufficiali del comune passiamo adesso a' suoi organi sociali. Primo fra essi è da porsi il parlamento generale in cui risedeva intera l'autorità del popolo. La prima memoria se n'ha tra noi nell'atto del 1286, citato più indietro (cap. x, § 14), nel quale appare necessario l'assenso del parlamento acciò la città possa pagare il podestà; ma la sua instituzione possiamo supporta alquanto anteriore, durante cioè il periodo della signoria pontificia (1251-1254), quando, siccome testé argomentammo (cap. xi, § 15), Atri ebbe da Innocenze IV tal privilegio insieme con quello di
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (197/635)
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Firenze Atri Sorricchio Teramani Roma Innocenze III Atri Innocenze IV Primo
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