Il Comune Teramano di Francesco Savini
(i) L. SORRICCHIO, nella cit. Riv. abru^ese.
Parte III - II comune teramano nell'evo medio.
fare statuti. Abbiamo visto (cap. x, § 13) l'atto pontificio del 1251 esser diretto, tra gli altri, « Concilio et comuni civitatis Terami », abbiamo ivi pensato che sotto il nome di comune fosse inteso il parlamento; ma si ritenga ciò come una mera ipotesi e credasi piuttosto che quel corpo municipale sia stato costituito tra noi, siccome in Atri, da Innocenze IV nel detto periodo. Le incombenze poi del parlamento, tanto più se questo fa fra noi papale insti-tuto, dovevano essere simili a quelle degli stessi corpi marchegiani, siccome al luogo citato dicemmo (cap. x, § 14): far leghe tra i comuni per guarentirsi scambievolmente la indipendenza dal potere sovrano, imporre e ripartire balzelli. A Teramo, come prova l'atto del 1287 (doc. xi), convocavasi esso de mandato del re, del vescovo o dei cittadini, e la carta del 1298 ci mostrò (cap. x, § 20) che, quando adunavasi con quest'ultimo mandato, ciò seguiva per autorità e decreto dei giudici municipali. Il luogo di riunione in questo secolo (ed anche nel seguente come vedremo) era il palazzo vescovile, a quanto ci prova il suddetto documento del 1298. L'altro poi del 1286 (cap. x, § 14) ci fa apparire il suo precipuo ufficio esser quello di vegliare alle pubbliche spese.
9. Al parlamento tien dietro il consiglio. Di questo abbiamo le prime memorie nel ripetuto atto pontificio del 1251 (cap. x, §13) indirizzato «Concilio et comuni civitatis Terami ». Le sue incombenze, di cui non possediamo peculiari notizie, doveano senza dubbio essere analoghe a quelle dei consigli delle altre città della media Italia. Abbiamo poi detto più innanzi (cap. xi, § 3), al luogo dei buoni uomini cittadini, fino a che questi possansi credere identici ai consiglieri comunali.
10. Il magistrato, ossia quello che esercitava il potere esecutivo, come oggi si direbbe, e che fra noi chiamavasi regimen o reggimento, dovea esistere anche allora. Difatti un documento di cittadinanza dei 28 gennaio del 1252, da noi altrove pubblicato (i), parla del « iudicis et rectorum qui participes erunt ad regimen civitatis Terami », nella qual frase sembrane! apparire quelli che più tardi si dissero domini de regimine, ossieno i capi del governo municipale di Teramo.
11. Detto degli organi particolari e generali del comune teramano nell'epoca sua più libera, parliamo ora dei diritti precipui che esso allora godeva. Prima fra questi deve annoverarsi la facoltà di fare statuti, che abbiamo qui sopra (cap. xi, § 8) arguito
(i) FR. SAVINI, / signori di Melatine, Firenze, 1881, p. 373, doc. iv.
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (198/635)
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