Il Comune Teramano di Francesco Savini
Cap. XII - Suo organismo nel periodo di libertà (1207-1292). ^77
essergli stata concessa da papa Innocenze IV. Che poi gli avesse di fatto nel 1286, ci hanno provato le già esaminate carte del 1286 e del 1287 (cap. x, §§ 14 e 15). I patti di cittadinanza degli anni 1211, 1252 e 1287 (cap. X, § 15) ci hanno inoltre fatto scorgere che il nostro comune aveva diritto di far leghe con gli altri comuni, siccome di far paci e guerre e perfino di determinare i proprii nemici e del vescovo, ch'eran poi quelli della chiesa romana e dei re di Napoli. Si noti qui il nominarsi prima quella e poi questi, ciò che ci mostra la riconosciuta supremazia dei papi sul regno. Il nostro comune godeva altresì il diritto di conferire i privilegii della cittadinanza, siccome abbiam visto nell'esame dei numerosi patti di tal sorta (cap. x, §§ 15 e 17), nonché la facoltà di fender giustizia, d'imporre le tasse municipali e di esigere quelle regie.
12. Anche il regio potere, per quanto allora fossero allentati i vincoli che il legavano ai poteri inferiori, era rappresentato tra noi dal giustiziere della provincia qual capo del foro e vindice del fisco. Si era perciò che egli rivendicava nel 1273, come più sopra narrammo (cap. x, § 19), i diritti sovrani, esigendo tra' sudditi la riparazione de' danni e, quel che è più, restringendo nel 1291 (cap. x, § 20) i diritti comunali.
13. Ma oltre all'autorità comunale, ch'era allora nel periodo della maggiore attività e sempre sulle mosse per guadagnar terreno nel campo della pubblica podestà, v'avea quella del vescovo, il quale, in mezzo alle continue diminuzioni de' suoi privilegii, serbò sempre e insino all'ultimo (al 1806) la supremazia giudiziaria, sicché il foro vescovile avèa il diritto di appello, o delle seconde cause, come allora si diceva, sul foro della città; il che abbiamo visto esser riconosciuto nei patti di cittadinanza (cap. x, § 17) dai nuovi venuti in Terarao.
14. Dopo il foro vescovile veniva quello comunale, ed era esso preseduto ed esercitato dal podestà e, nell'ultimo scorcio di questo secolo xm, dal giudice cittadino. Sebbene nei documenti che abbiamo esaminato, durante l'attuale periodo di libertà, in tutto il lungo capitolo x, non bene appaiano l'estensione ed il modo di esercizio della facoltà giuridica dei nostri magistrati cittadini, pure dal sottoporsi che facevano i nuovi venuti al foro vescovile ed a quello cittadino, e non potendosi certo supporre un conflitto di giurisdizione fra i due tribunali, è da credersi che quello cittadino sentenziasse in prima istanza e l'altro del vescovo in seconda; ciò che del resto vien confermato dallo scorgersi tra noi da lunghis-
SAVINI, // comune teramano. !2
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (199/635)
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Innocenze IV Napoli Terarao
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