Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XIII - Suoi atti nel periodo semi-libero (1292-1388). I o Iefficacia, ch'era propria del tempo, v' irraggiava la sovrana autorità. Quindi noi incomincieremo il capitolo col dire di cotesto passaggio al semplice giudice civile dall' importante podestà o rettore, come purè si chiamava ad imitazione delle libere città italiane e quasi a ricordo e protesta dell'abolita podestà, e col narrare i poderosi sforzi sostenuti dai Teramani per riscattarsi a libertà e non sempre riusciti vani, specialmente in quanto all'elezione del giudice forestiero al regno e alla proposta nomina del regio governatore, come vedremo nel corso di questo racconto.
      2. Il punto culminante ed insieme il principio storico di questo periodo fu dunque, come abbiamo detto, l'abolizione del podestà o rettore e l'istituzione del regio capitano o governatore. Dobbiamo ora dire quando tal fatto accadesse. Esso segui certamente negli ultimi anni del secolo xur, ma i nostri storici non narrano quale di essi anni precisamente si fosse; il Muzii (i) accenna soltanto che Carlo II d'Angiò (1285-1309) mandò per la prima volta un regio capitano a governar Teramo, senza dirne l'epoca. Esistono però importantissimi documenti di questo scorcio di tempo (sventuratamente non tutti negli originali ora perduti, ma in transunti fornitici da fedelissimi scrittori, quali il Muzii, l'Antinori ed il Palma), che ci permettono di ricostruire abbastanza integra e certa la figura di questa parte notevolissima della nostra storia municipale.
      Abbiamo narrato più indietro (cap. x, § 14), che l'ultimo podestà s'ode fra noi nel 1286; ma ciò si deve intendere solo in quanto al nome, e se ne potrebbe suppórre anche la cagione nel timore di dare ombra al regio potere si nemico di tali privi-legii e di simili titoli. Ciò dimostra il primo di questi documenti, che è proprio quel prezioso atto dei 21 maggio del 1291, tuttora esistente e più indietro da noi analizzato (cap. x, § 20). Esso dunque, siccome ivi vedemmo, contiene in prima un regio rescritto del i' marzo dello stesso anno vietante al nostro index seti capita-neus Terami di costringere i vassalli del monastero di S. Giovanni a Scorzone ad abitare in Teramo, e poi un ordine emanato dal giustiziere della provincia (per secondare il regio sospetto che il magistrato teramano trascurasse o disprezzasse i reali comandi) e •diretto al signor Buongiovanni di Montelupone (in quel di Macerata) iudici et rectori Terami per intimargli l'esecuzione del rescritto. Il secondo documento è il divieto del seguente anno 1292 ai Te-
      (i) MUZII, op. cit., dial. 2°.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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