Il Comune Teramano di Francesco Savini
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Parte III - II comune teramano nel!' évo medio.
himani di eleggersi un giudice estero al regno, di cui terremo discorso qui appresso (§ 4). Vengono poi le suppliche dei nostri al re per ottenere la conferma dell'antica elezione cittadina del giudice e infine gli uffici! interposti dai Teramani presso potenti personaggi non regnicoli per raggiungere cotanto intento, delle quali :due cose parleremo pure in séguito (§ 4). Tali sono i fatti risultanti dai documenti e da essi noi dobbiamo trarre il come ed il quando fu instituito fra noi il regio governatore ed abolita insieme la potenza municipale. La frase usata ancora nel 1291 dal sovrano: index seu capitemeli! ed il dirsi dal giustiziere della provincia il nostro index anche rector, voce allora equipollente, come ognun sa, non solo a governatore ma a podestà (nome vietato nel regno e perciò non adoperato), dimostrano che in quell'anno il giudice cittadino godeva ancora non solo la giurisdizione civile, ch'ebbe sempre, ma anche quella criminale e insieme il governo della città, facoltà che poi furono attribuite al regio capitano o governatore, e, quel eh' è più, che in tali ufficii veniva il nostro primo magistrato riconosciuto in pubblici atti dal principe, e tutto ciò nella persona di un gentiluomo forestiero. Né poi si può dubitare di tale riconoscimento, giacché nella regia frase Judex seti capitaneuì il seu apparisce chiaramente particella disgiuntiva non tra una persona e 1' altra, sibbene tra una qualità e I' altra della stessa persona, di giudice cioè e di governatore. Ciò per una doppia ragione; filologica e storica : si parla infatti in singolare del giudice teramano, a lui attribuendosi gli atti di giudice-capitano e inoltre il principe teme in lui trascuranza e sprezzo dei regii ordini, ciò che certo non poteva sospettarsi in un capitano che governasse Teramo pel re ; né questi avrebbe indirizzato i suoi comandi al giustiziere della provincia, se nella città avesse dimorato, per istranissimo caso, un suo sì ribelle rappresentante. Dunque, conchiudiamo, il giudice cittadino nel 1291 era ancora nella pienezza de' suoi ufficii di giurisdizione e di governo e per tale veniva altresì dichiarato dal principe. Si è perciò che noi dobbiamo credere che il divieto del 1292 ai Teramani di elezione di un giudice forestiero riguardasse, più che l'esclusione di quest' ultima qualità (giacché incontreremo appresso parecchi magistrati di fuori il regno), l'abolizione del giudice governatore fino allora liberamente eletto dai cittadini, e, per necessaria conseguenza, lo stabilimento del regio capitano con le facoltà di giurisdizione criminale e di governo della città, restando al nostro giudice la competenza civile e il meschino onore di capo del comunale maestrato. Le suppliche al re e le potenti mediazioni
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C. 1895
pagine 612 |
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Pagina (204/635)
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Teramani Judex Teramo Teramani
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