Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XIII - Suoi atti nel periodo semi-libero (1292-1388). 187
      « colle giunte, che il vescovo era signore, e barone spirituale e « temporale della terra : che avevano nel passato eletti quei giudici « a loro arbitrio da qualunque luogo del regno, e fuori, salvo sempre « la riverenza, e i servigi dovuti al re. Che i cittadini erano stati « fedeli alla corona, e in tempo della guerra di Gualtieri di Selce lante avevano sofferti pubblicamente dispendi, e conflitto di per-«sone: vicendevolmente i snidaci promisero al Gaetano di pagare « fra un mese dopo 1* impetra quattrocento fiorini d' oro ». In questo transunto si contiene la sostanza della supplica, il cui testo, datoci dal Muzii (i), noi riprodurremo, com' è.di ragione, in fine tra i documenti (doc. xm). Si noti intanto che, mentre siffatto testo parla in generale del giudice, il sunto dell'Antinori lo chiama invece giudice delle cause civili, il che, se fosse vero, rovescerebbe tutto quel che abbiamo finora sostenuto intorno al giudice-rettore teramano. Ora, fra il transunto italiano dell'Antinori (autore che pel resto abbiamo sperimentato fedele), e il testo originale latino del Muzii, fedelissimo anch' egli, noi dobbiamo, per ogni buona regola di ermeneutica, preferire quest' ultimo, tanto più che esso si accorda con gli altri fatti già noti, e specialmente con quello affermato nel regio divieto del 1291, che i Teramani, cioè, volevano reggersi a libero comune, appunto come i Toscani ed i Marchegiani ; ed ognun sa che uno de' primi vantaggi di costoro era lo scegliersi il podestà o rettore fuor dello Stato e con pieni poteri. Ciò detto e passando a considerare quest' ultimo passo dato dai nostri per riguadagnare i vecchi e perduti privilegii, noteremo che i due personaggi interposti erano, come abbiamo detto, non meno gravi di quello adoperato cinque anni innanzi. Si nomavano difatti lacopo Caetani e Oddone detto di Pisa, suo padre, i quali, sapendosi che un ramo della celebre famiglia romana de' Caetani fu in Pisa, ed anzi il Sismondi (2) di qui addirittura la fa provenire, doveano essere congiunti e molto innanzi nelle grazie del gran papa Caetani. Ma neppure questo ulteriore maneggio de' Teramani ebbe esito felice, e, privi essi per l'avvenire del sommo diritto municipale, potettero solo per lungo tempo ne' secoli xiv e xv eleggersi forestiero il giudice civile e talvolta anche proporre alla nomina del re il regio capitano, siccome avvenne nel 1384. Tanto ci narra il Muzii (3), riferendo una lettera di re Carlo III dei 4 maggio 1384,
      (1) Muzii, op. e loc. cit.
      (2) SISMONDI, Storia delle RepiM'l. ital, cap. v.
      (3) MUZII, op. cit., dial. 2°.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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