Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Parte III -- II comune teramano nell' évo medio.
      riportata da noi fra i documenti (n. xix). Con essa si concede ai Teramani, che ne aveano fiuta richiesta, qualmente il nobile Ludovico da Jesi (i) sia loro capitano a giustizia con l'obbligo di esercitar 1' officio ad onore del re ed al prospero e pacifico stato della comunità (2). In quanto al divieto di eleggere giudici forestieri allo Stato, in cui trovavasi una città, soggiungeremo qui che ciò tanto meno deve arrecar meraviglia in una contrada monarchico-feudale, qual era il regno di Napoli, in quanto che anche nelle terre pontificie, ove quasi libera fioriva la prosperità comunale, seguivano i medesimi divieti. Difatti, intorno al 1200 papa Innocenze III gli emanò contro le città sue ed anzi proibì pure che queste eleggessero consoli, senza l'approvazione sua e del castellano (3). Era sempre il potere sovrano che si difendeva cóntro la ognora crescente potenza de' comuni. Del resto ognun sa che ove le città si sentivano forti (il che purtroppo non seguiva tra noi), tali voti andavano a vuoto.
      5. Esposto fin qui alla meglio gli eventi straordinarii, che determinarono il fatale passaggio del nostro comune dallo stato di libertà a quello di semi-libertà, e narrati i grandi sforzi da esso sostenuti per mantenersi nella primiera condizione, entriamo ora a dire de' fatti ordinarii, che seguirono in questo secondo più modesto periodo. E, incominciando dal considerare le sue tendenze al rinforzarsi dila-
      (1) II BALDASSINI (Storia di Jtfi, p. 389), narra che un Lodovico domini Baligaiti de Baliganis da Jesi (ora Balleani) fu podestà di Siena nel 1366 e di Firenze nel 1372. Nel 9 giugno 1377 era presso Gregorio XI, come prova una bolla di questo papa. E forse costui era il nostro capitano del 1^84. — Dobbiamo queste notizie alla dotta cortesia del can. Gio. Annibaldi di Jesi.
      (2) Notiamo qui che in un atto riferito dall'ANTiNORi (Instr. N. Pauli de Teramo a. 1294, die Mercur. 18 Maij, Ind. 7, Regn. Car. II, an. io, in arch. Civ. Teram.) nelle sue citate memorie mss. e non più ora esistente, si mentovano nel 1294 un Gio. de' Cavedani di Fermo giudice e sindaco (ossia rappresentante) di Teramo e un Matteo di Pizzoli pur giudice di Teramo. Ora questa doppia menzione di giudici in uno stesso anno parrebbe ingenerar confusione e per sé stessa e perché non sarebbe probabile un giudice forestiero esistere in Teramo appena due anni, dopo la nota proibizione. Ma non è cosi; giacché, ben leggendo il documento, vi si scorge che la menzione del giudice fermano si riferisce ad atti compiti contro la rocca Totonesca anteriormente al 1294 e già da noi accennati (cap. x, § 19). Quindi il Cavedani era giudice appunto prima del 1287, quando i Teramani, siccome pure abbiamo detto a suo luogo (cap. x, § 15), già avevano distrutto quella rocca, e il da Pizzoli era tale a tempo del rogito di quest'atto del 1294.
      (3) INNOC. Ili, Episl. ap. HURTER, St. d'Innocenza IH, trad. hai., Milano, 1857, voi. I, p. 220.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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