Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      2Oo Parte III - n comane teramano nell'evo medio.
      dal 1268 nei registri angioini (i), ne' quali si stabilisce la somma di mezzo augustale « prò quolibet foculari ». In quanto poi alla seconda maniera, alle gabelle cioè, il Muzii (2) narra che, quando Carlo II d'Angiò instituì. in Teramo il regio capitano, concesse insieme ai Teramani la facoltà d'imporre alcune gabelle per poter pagare i regii tributi: al che, crediamo noi, si dovette inspirare il sopraccennato divieto del 1367 della regina Giovanna I. Più precise notizie della prima instituzione delle gabelle comunali in Te-ramo ci fornisce il Palma (3) col sussidio d'un diploma di re Carlo II dei 31 dicembre del 1302, ch'egli vide già nell'archivio cittadino, e dove ora, al par di tanti altri, non più esiste. Concede esso ai Teramani l'imposizione delle gabelle « in venditione carnium, panis et piscium tara recentium quam etiam salatorum, « lardi, olei, casei et assungie », le quali imposte eran fatte neces-sarie dall'esazione delle collette regie allora per la prima volta decretate. Siffatta facoltà fu più tardi meglio distinta e determinata, perocché nei registri angioini abbiamo trovato (4) una regia disposizione data da Carlo II ai 20 aprile della seconda indizione, ossia dell'anno 1304, con cui l'università di Teramo nella vendita dei generi poteva esigere i seguenti dazii «dada»: « quod prò qualibet uncia carnium, piscium, assungie, casei, lardi, solvatur quarta « pars grani. Item prò animalibus que venduntur in civitate, prò « qualibet uncia solvatur quarta pars unius tareni. Item prò quolibet thumulo grani, victualium et leguminorum solvatur granuin o unum. Item prò qualibet salma vini solvatur granum unum. Item « prò pannis laneis et lineis rebusque aliis et animalibus prò qualibet uncia grana quinque solvantur ». Grande lume poi per rivelare lo stato finanziario del nostro comune in questo periodo cel forniscono e il patto con Montorio del 1327 e quello con gli abitanti di S. Atto del 1381, già a lungo esaminati altrove (capitolo x, §§ 16 e 17). In essi si scorge che le collette erano di due specie, generali ossieno regie e comunali, e che si pagavano per apprezzo (non essendovi ancora, nella prima epoca, quel registro più perfetto, ch'era il catasto) e per libbre o lire, le quali, tanto per Teramo quanto pei paesi nuovamente acquistati, dovevano avere un valore eguale. Oltre queste tasse, si esigevano pure
      (1) Arch. di Stato in Napoli, Reg. Caroli I, 1268, A, fol. 79.
      (2) MUZII, op. cit., dial, 2°.
      (3) PALMA, op. cit. voi. II, p. 47.
      (4) Arch. di Stato di Napoli, Reg. 1304, C, voi. 135, fol. 71.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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