Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
      lizzato (cap. x, § 19), stipulato in Teramo, giusta quell'autore, « nel chiostro del palazzo della città ». Ora, osserviamo noi, questa menzione, che, esatta, ci attesterebbe l'esistenza già nel 1294 di un palazzo comunale, e per essere unica e per presentarci il chiostro, ossia cortile di quel palazzo, .ci desta un certo dubbio, che ci duole non potere sciogliere perché è andato smarrito il documento citato dalPAntinori, che non possiamo perciò compulsare. Checché poi siasi di ciò, non è del resto da arrecar meraviglia se allora il nostro magistrato municipale andasse peregrinando di casa in casa, quando perfino in Firenze avveniva la stessa cosa ed Aurelio Gotti (i) ricordava che allorché: « Firenze dentro della « cerchia antica - Si stava in pace sobria e pudica - (2), i suoi « magistrati si adunavano alla patriarcale nella casa di qualche cittadino, in un orto o anche in chiesa », finché nel 1299 non si pose mano alla fabbrica del palazzo celebre, ora detto vecchio. In ogni modo è certo che nel 1327 esisteva in Teramo un palazzo comunale, giacché il patto con Montorio di quell'anno ci ha mostrato (cap. x, § 16), che il giudice montoriese in quell'edifizio doveva essere eletto. Più tardi poi, nel 1357, vedremo (cap. xv, § 3) il giudice cittadino reggere la sua corte nel palazzo dell'università, e lo stesso accadeva nel 1359, siccome ci prova un instrumento di vendita dei 7 luglio di quell'anno, tuttora esistente (3), rogato « in domo seu palatio Universitatis civitatis Terami, ubi « curia causarum civilium civitatis Terami regebatur ». Preziosa è qui la disgiuntiva sai, che ci dimostra che assai modesto era allora il pubblico edifizio, il quale chiamavasi palazzo solo per dignità di sede. Inoltre nel 1380 troviamo che un atto, a suo luogo da noi esaminato (cap. x, § 19), fu stipulato, giusta le parole riferite dall'Antinori (4), « nella loggia nuova della città, ove «si reggeva la corte regia delle cause civili dai giudici». Dopo aver notato che la parola « regia » ci sembra un lapsus calanti del-l'Antinori, sapendosi che la competenza delle cause civili spettava non al capitano regio, ma al giudice comunale, diremo che l'epiteto nuova attribuito alla loggia ci mostra chiaro che da poco tempo allora essa esisteva e quindi riterremo che al palazzo, già esistente nel 1327 e nel 1357, fosse stata aggiunta da poco la loggia, certo
      (1) GOTTI A., St. del palalo Vecchio in Firmai, Firenze, 1889.
      (2) DANTE, Paradiso, canto XV.
      (3) Arch. di S. Gio., perg. n. 41.
      (4) ANTIKORI, Meta, mss. cit., ad an. 1380.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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