Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      22O Parte II[ - II comune teramano nell' évo medio.
      CAPITOLO XV.
      Suo organismo nel periodo semi-libero (1292-1388).
      SOMMARIO: i. 11 regio potere ed il giustiziere della provincia in Teramo. — 2. Il regio capitano di Teramo spesso proposto al re dal comune; suo ufficio. — 3. Ufficiali del capitano : giudice, assessore, notaio degli atti, cassiere, famiglia. — 4 II vescovo: sua supremazia civile sempre digradante. — 5. Suoi ufficiali temporali: giudice a contratti. — 6. Il parlamento generale del comune; chi lo convocasse e dove; divieto pontificio si adunasse nelle chiese non osservato. — 7. Il consiglio: suo ufficio; convocavasi dal capitano e dal giudice cittadino. — 8. Il magistrato o reggimento non mentovato in questo periodo. — 9. Magistrati straordinarii: sindaci, ossieno rappresentanti del comune — io. Il giudice cittadino delle cause civili: sua elezione pel popolo, confermata dal vescovo e fatta spesso fuori del regno, sua competenza civile e comunale, suo ufficio straordinario di arbitro privato. — il. Il banditi della chiesa aprutina de' regii diplomi è il giudice suddetto. — 12. Ufficiali minori del comune: notaio degli atti, camarlingo, depositario, tesoriere. — i;. Se il mastro giurato, in quest'epoca eletto dalle università, esistette in Teramo. — 14. Servi del comune: baiuli o uscieri, trombette, tamburieri, sonatori di cornamusa. — 15. Diritti comunali: di assoldar milizie, di riscuotere i pesi fiscali, d'imporre le gabelle, di fare il catasto. — 16. Diritti de' baroni: di esigere i servigi dai loro vassalli cittadini.
      i. Narrati nel precedente capitolo gli avvenimenti che seguirono nel seno del nostro comune durante questo periodo di semi-libertà ed esposte le condizioni varie, in cui il medesimo allora si trovò, entriamo ora, giusta l'adottato costume, a dir qualche cosa dell'organismo e dei diritti del comune teramano nello stesso periodo ed in prima si accenni ai rappresentanti del regio potere fra noi, solo però in quanto alle relazioni che ebbero coi nostri magistrati. Il giustiziere della provincia dell'Abruzzo ulteriore (il quale dal 1273 andava diviso dal citeriore) era in mezzo a noi il primo rappresentante del re e godeva il supremo potere e la suprema giurisdizione in tutta la provincia; anzi pare che dove non erano i regii capitani l'avesse anche immediata, siccome è da argomentarsi da quel tratto della convenzione del 1381 coi vassalli della badia di S. Atto, altrove esaminata (cap. x, § 16'), il quale riguarda il passaggio delle ville di quel monastero dalla giurisdi-


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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