Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      Cap. XV - Suo organismo nel periodo semi-libero (1292-1388). 221
      zione del giustiziere della provincia a quella del regio capitano di Teramo. Quando poi il giustiziere veniva in detta città (e non sempre bene accolto, siccome vedemmo nel 1306) (cap. xui, § 6) ad esercitare il suo ufficio, doveva, come in quel luogo dicemmo, dare le copie dei carichi agli interessati, e se a tanto egli si rifiutasse, il re obbligavalo a consegnarle.
      2. L'altro rappresentante regio fra noi, ma con la sede in Te-ramo, era il capitano instituito, come si è detto (cap. xm, § 2), alla fine del secolo xm; ne parla, insieme con quello di S. Fla-viano nel 1338, il Toppi (i). Si trova nei nostri documenti anteriori a quella instituzione memoria del capitano nella frase « judex seu capitaneus », della quale abbiamo discorso al proprio luogo (cap. xm, § 2), ma ciò non prova certo che quello allora a Teramo esistesse, e mostra solo che, per l'ordinamento generale del regno avrebbe dovuto esservi quell'ufficiale^ che di fatto poi non ancora vi era. Il regio capitano dunque aveva strette relazioni col comune non solo pel risedere ch'egli faceva in città, sibbene anche per essere, neh'avanzarsi di questo periodo, proposto dai Teramani alla regia nomina. Che così la cosa andasse ci ha fatto argomentare prima l'esame di un atto del 1357 (cap. xni, § 6) e poi ci pruova un documento del 13 84 riferito dal Muzii (2), e da noi riprodotto in fine di questo scritto (n. xix). È un diploma dei 5 maggio di detto anno, con cui il re Carlo III nomina capitano di Teramo il nobile Ludovico da Jesi, perché richiesto dai Teramani quale persona giusta ed insieme severa, e che anzi noi abbiamo altrove (cap. xm, § 4) dimostrato essere della illustre famiglia Balleani, tuttora fiorente in Jesi. Noi incliniamo a credere che questa facoltà, continuata nei Teramani e cresciuta anzi fino alla nomina dell'approvazione del re, siccome vedremo (cap. xvu, § 3) per tutto il seguente secolo xv, fosse stata a loro concessa da re Carlo III, nelle sue politiche angustie bisognoso de' sussidii delle città, con quella stessa larghezza, con cui un mese più tardi, come vedremo (cap. xv, § 15), accordò agli stessi Teramani l'altro notabile favore di levare milizie a propria difesa.
      Passando ora alle incombenze del regio capitano, diremo che esso doveva, come prova appunto il succitato atto del 1384, esercitar l'ufficio ad onore del re ed al prospero e pacifico stato della comunità, che convocava, insieme col giudice cittadino, siccome
      (i) TOPPI, Origine de' tribunali, appendice. (i) MUZII, op. cit., dial. 3°.


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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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