Il Comune Teramano di Francesco Savini

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      224 Parte III - fl comune teramano nei!' évo medio.
      vescovile e notevole personaggio teramano (i), e così quasi sempre nobili cittadini appaiono ornati di quell'incarico. Si noti intanto che anche in questo fatto ci si mostra la sminuente potenza temporale del nostro vescovo, giacché, mentre nell'antecedente periodo di libertà esso, con privilegio quasi sovrano, nominava anche i notai, siccome abbiamo veduto (cap. xn, § 2), nel presente invece lo veggiamo creare solo i giudici a contratti.
      6. Passiamo ora agli organi propriamente cittadini della potestà comunale, primo tra' quali debbe considerarsi il parlamento generale, come quello che accoglieva in sé tutt' i diritti della città. Dell' instituzione e degli uffici! generali del medesimo dicemmo già (cap. xii, § 8); qui noteremo che la convocazione di tal corpo nell'attuale periodo seguiva talvolta per mandato del giudice cittadino, siccome prova un documento dei io maggio del 1327 citato dal Palma (2), nel palazzo vescovile e talvolta per mandato del regio capitano e del nostro giudice insieme nel duomo, come ci dimostra una risoluzione dello stesso parlamento dei 9 settembre del 1331, giusta il Palma (3), radunatosi « de mandato virorum nobilium « Nicolai Promarani, regii capitanei diete civitatis et districtus et « iudicis Vinciguerre de Ortona iudicis causarum civilium ». Più tardi vediamo raccolto il parlamento per ordine del solo giudice cittadino, giacché una sua deliberazione, pur riportata dal Palma (4), fu presa ai 19 maggio del 1368 in una radunanza convocata dal giudice sir Zane di Campofellone. Siccome dunque 5appiamo che nel secolo xiv il parlamento si riuniva ora nell'episcopio ed ora nel duomo, così pure conosciamo che vi prendevano allora parte non solo i cittadini originarii, ma anche quelli dei paesi nuovamente aggregati. Tanto infatti ci ha provato il patto con Mon-torio del 1327 (cap. x, § 16), mercé cui i Montoriesi dovevano inviare i loro rappresentanti al parlamento teramano. Abbiamo visto che per questo il laogo di adunanza era talvolta la cattedrale; ora ciò era un abuso divenuto generale in Italia fin dal secolo antecedente, e tanto che Gregorio X nel concilio di Lione del 1273 aveva stabilito: « Cessent in locis illis (ecclesiis) universitutum et societatum quarumlibet concilia, concibnes et publica parlamenta » (5).
      (1) Cfr. Fu. SAVIKI, / signori dì Melatine, Firenze, 1881, pp. 284-297. J
      (2) PALMA, op. eh., voi. II, p. 55. S
      (3) PALMA, op. cit., voi. II, p. 56. ,'
      (4) PALMA, op. cit., voi. II, p. 71. I
      (5) Concil. Lugd., cap. n. « De immunitate ecclesiarum », in 6', III, 22. ,!
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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
di Francesco Savini
Forzani e C.
1895 pagine 612

   

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